F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.S. LODIVECCHIO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA, EX ART 109 N.O.I.F., PER INATTIVITA, AL CALCIATORE CUOCCI FRANCESCO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D – Riunione del 21 .10.1999).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C - RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.S. LODIVECCHIO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA, EX ART 109 N.O.I.F., PER INATTIVITA, AL CALCIATORE CUOCCI FRANCESCO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 21 .10.1999). II 6.6.1999, il calciatore Cuocci Francesco chiedeva al Comitato Regionale Lombardia lo svincolo dalla A.S. Lodivecchio per inattività sportiva. II Comitato Regionale Lombardia accoglieva, in data 30.6.1999, la richiesta ai sensi dall'art. 109 N.O.I.F.. L'A.S. Lodivecchio proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti avverso tale provvedimento in data 16.7.1999, evidenziando eccezioni riguardo alla mancata partecipazione del calciatore a gare ufficiali per l'annata sportiva 1998/1999. La Commissione Tesseramenti confermava il provvedimento impugnato, rilevando che l'A.S. Lodivecchio non aveva proposto opposizione alla richiesta del calciatore nei modi e nei termini previsti dall'art. 109 N.O.I.F. (Com. Uff. n. 8/D - riunione del 21.10.1999. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.S. Lodivecchio, riproponendo le medesime argomentazioni presentate nel precedente grado di giudizio. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Infatti, deve rilevarsi che nessun elemento viene prodotto dalla ricorrente idoneo a porre in dubbio la circostanza della tardività dell'opposizione all'istanza di svincolo ed a documentare l'invio della stessa al calciatore. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Lodivecchio di Lodivecchio (Lodi) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it