F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CALTAGIRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DELFINO MARCO DALLA ROSSANESE CALCIO AD ESSA RECLAMANTE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI – COM. UFF. N. 21/D – RIUNIONE DEL 17.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. CALTAGIRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ
DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DELFINO MARCO DALLA ROSSANESE
CALCIO AD ESSA RECLAMANTE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI -
COM. UFF. N. 21/D - RIUNIONE DEL 17.2.2000)
II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con ano del 16.11.1999,
deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.C. Caltagirone,
l'U.S. Rossanese Calcio e il calciatore Delfino Marco per la violazione delle norme e delle
procedure in materia di tesseramenti.
II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale rilevava che tali violazioni erano
emerse dagli accertamenti disposti a seguito della segnalazione del F.C. Potenza che aveva
denunciato la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Delfino Marco alla gara
Caltagirone/Potenza disputata il 10.10.1999.
II calciatore Delfino Marco, già appartenente alla Società Real Cassino (ex Real Piedimonte)
e collocato in lista di svincolo in data 16.12.1998, aveva sottoscritto apposita lista di aggiornamento
posizione di tesseramento in data 6.8.1999 in favore dell'U.S. Rossanese e che, previ accordi don
detta società e con quella cessionaria, sottoscriveva successiva lista di trasferimento a titolo
definitivo in data 11.9.1999 in favore dell'A.C. Caltagirone e ciò in trasgressione delle norme che
vietano due movimenti definitivi nello spazio temporale riferito suo stesso periodo (1 luglio-30
settembre).
La Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti alla
Commissione Tesseramenti, competente a pronunciarsi sulle questioni relativo ai tesseramenti dei
calciatori, ai sensi dell'art. 38, n. 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
21/D - Riunione del 17 febbraio 2000, dichiarava invalido il tesseramento del calciatore Delfino per
l'A.C. Caltagirone.
Appella tale decisione l'A.C. Caltagirone (che ha proposto appello anche avverso la
decisione della Commissione Disciplinare che, con la decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 62 del 3 marzo 2000, le ha inflitto un punto di penalizzazione m relazione alla
utilizzazione del calciatore in posatone irregolare).
L'appello va respinto.
Non è contestabile, infatti, che d calciatore Delfino sia stato trasferito a titolo definitivo due
volte nel corso della stessa stagione sportiva in violazione dell'art. 100, n. 2, delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C e che, pertanto, il secondo tesseramento debba essere
considerato nullo.
L'appellante non ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione
Tesseramenti e si è limitata ad eccepire la sua buona fede determinata dalla mancata conoscenza
della effettiva situazione do tesseramento del calciatore non desumibile dai tabulati ufficiali della
Lega, ma tali deduzioni sono inconferenti, in quanto la citata norma regolamentare
collega la nullità
di un secondo tesseramento alla sola esistenza di questo. Prescindendo, cioè, da ogni valutazione
del profilo soggettivo, di buona o cattiva fede, di ignoranza o altro, del calciatore o della società che
incorra nella sua violazione.
La reiezione dell'appello comporta che la tassa di reclamo versata dall'appellante debba
essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Caltagirone di
Caltagirone (Catania) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CALTAGIRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DELFINO MARCO DALLA ROSSANESE CALCIO AD ESSA RECLAMANTE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI – COM. UFF. N. 21/D – RIUNIONE DEL 17.2.2000)"