F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CALTAGIRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DELFINO MARCO DALLA ROSSANESE CALCIO AD ESSA RECLAMANTE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI – COM. UFF. N. 21/D – RIUNIONE DEL 17.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CALTAGIRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DELFINO MARCO DALLA ROSSANESE CALCIO AD ESSA RECLAMANTE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI - COM. UFF. N. 21/D - RIUNIONE DEL 17.2.2000) II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con ano del 16.11.1999, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.C. Caltagirone, l'U.S. Rossanese Calcio e il calciatore Delfino Marco per la violazione delle norme e delle procedure in materia di tesseramenti. II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale rilevava che tali violazioni erano emerse dagli accertamenti disposti a seguito della segnalazione del F.C. Potenza che aveva denunciato la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Delfino Marco alla gara Caltagirone/Potenza disputata il 10.10.1999. II calciatore Delfino Marco, già appartenente alla Società Real Cassino (ex Real Piedimonte) e collocato in lista di svincolo in data 16.12.1998, aveva sottoscritto apposita lista di aggiornamento posizione di tesseramento in data 6.8.1999 in favore dell'U.S. Rossanese e che, previ accordi don detta società e con quella cessionaria, sottoscriveva successiva lista di trasferimento a titolo definitivo in data 11.9.1999 in favore dell'A.C. Caltagirone e ciò in trasgressione delle norme che vietano due movimenti definitivi nello spazio temporale riferito suo stesso periodo (1 luglio-30 settembre). La Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti, competente a pronunciarsi sulle questioni relativo ai tesseramenti dei calciatori, ai sensi dell'art. 38, n. 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21/D - Riunione del 17 febbraio 2000, dichiarava invalido il tesseramento del calciatore Delfino per l'A.C. Caltagirone. Appella tale decisione l'A.C. Caltagirone (che ha proposto appello anche avverso la decisione della Commissione Disciplinare che, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 3 marzo 2000, le ha inflitto un punto di penalizzazione m relazione alla utilizzazione del calciatore in posatone irregolare). L'appello va respinto. Non è contestabile, infatti, che d calciatore Delfino sia stato trasferito a titolo definitivo due volte nel corso della stessa stagione sportiva in violazione dell'art. 100, n. 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C e che, pertanto, il secondo tesseramento debba essere considerato nullo. L'appellante non ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Tesseramenti e si è limitata ad eccepire la sua buona fede determinata dalla mancata conoscenza della effettiva situazione do tesseramento del calciatore non desumibile dai tabulati ufficiali della Lega, ma tali deduzioni sono inconferenti, in quanto la citata norma regolamentare collega la nullità di un secondo tesseramento alla sola esistenza di questo. Prescindendo, cioè, da ogni valutazione del profilo soggettivo, di buona o cattiva fede, di ignoranza o altro, del calciatore o della società che incorra nella sua violazione. La reiezione dell'appello comporta che la tassa di reclamo versata dall'appellante debba essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Caltagirone di Caltagirone (Catania) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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