F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SANGIMIGNANO SPORT S.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITA’ DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE DI CICCO MARCELLO DALL’A.C. SIENA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera deva Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 29/D – Riunione del 13.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA SANGIMIGNANO SPORT S.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI
NULLITA' DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE DI
CICCO MARCELLO DALL'A.C. SIENA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera deva
Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 13.4.2000)
La società Sangimignano Sport S.C. ha proposto appello avverso la declaratoria di nullità
del trasferimento, a titolo temporaneo del calciatore Di Cicco Marcello dell'A.C. Siena ad essa
società istante, emessa dalla Commissione Tesseramenti con delibera di cui al Com. UH. n. 29/D -
Riunione del 13.4.2000.
L'appello è inammissibile perché virtuale
Ed invero, osserva in via pregiudiziale il Collegio cha vertendosi, nel caso di specie, in
merito ad una Iista di trasferimento, risultano essere controparti interessate a norma delI'art. 100
comma 4 e 5 delle N.O.I.F., sia l'A.C. Siena che il calciatore Di Cicco. Da ciò discende l'obbligo
per la società che ha proposto reclamo in questa sede. di inviare. contestualmente, copia dei motivi
di appello, alle suddette controparti, così come prescritto dell'art. 23 n. 5 C.G.S. e come richiamato
anche dal citato comma 5 dall'art. 100 delle N.O.I. F..
Orbene, dagli atti risulta che detto adempimento è stato del tutto omesso dalla Sangimignano
Sport S.C. e pertanto, l'inosservanza di tale formalità costituisce, a norma del comma ~ 0 del citato
art. 23 C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per
omesso invio di copia dei motivi alle controparti, l'appello come innanzi proposto dal
Sangimignano Sport S.C. di San Gimignano (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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