F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. PERUGIA PER DANNI ALLO STADIO IN OCCASIONE DELLA GARA DI PLAY-OFF SERIE C/1 CREMONESE/LIVORNO CALCIO DISPUTATA A PERUGIA IL 14.6.1999 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 24/D – Riunione nel 9.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. PERUGIA PER DANNI ALLO STADIO IN
OCCASIONE DELLA GARA DI PLAY-OFF SERIE C/1 CREMONESE/LIVORNO
CALCIO DISPUTATA A PERUGIA IL 14.6.1999 (Delibera della Commissione Vertenze
Economiche - Com. Uff. n. 24/D - Riunione nel 9.3.2000)
Con reclamo del 29.6.1999 I' A.C. Perugia, premesso che la Lega Professionisti Serie C
aveva organizzato sul campo di questa società la disputa della gara di finale dei Play-off del
14.6.1998 tra la Cremonese ed il Livorno esponeva che nel corso dell'incontro alcuni dei sostenitori
della compagine toscana avevano causato il danneggiamento delle strutture dello stadio nella parte a
loro riservata nonché di alcune autovetture di proprietà di collaboratori e dirigenti della società
ospitante che si trovavano parcheggiate all'interno del complesso. La reclamante quantificava
quindi i danni in complessive lire 100.426.352 di cui lire 84.986.352 si riferivano ai danni arrecati
alle strutture e lire 15.440.000 a quelli causati a cinque automobili. Concludeva pertanto per la
condanna dell'A.S. Livorno al pagamento del complessivo importo in proprio favore essendo
rimaste senza esito le precedenti richieste di pagamento in via bonaria.
L'A.S. Livorno contestava la fondatezza dell'avversa pretesa.
L'adita Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D -
Riunione del 9 marzo 2000, accoglieva parzialmente il reclamo e per I' effetto condannava I'A.S.
Livorno al pagamento in favore dall'A.C. Perugia della complessiva somma di lire 37.973.000 oltre
IVA come per legge, se dovuta; condannava altresì I' A S. Livorno alla rifusione delle spese di
consulenza tecnica, compensando le spese del procedimento tra le parti per la metà, e ponendo a
carico della società toscana la restante metà.
Propone appello I' A.S. Livorno, chiedendo un'ulteriore riduzione delle pretese risarcitorie
dall'A.C. Perugia.
II gravame non ha fondamento.
Ed invero I' impugnata delibera ha già sensibilmente dimensionato le richieste della società umbra
adeguandole ai danni effettivamente arrecata dai sostenitori livornesi si come descritti dagli ani
ufficiali, dimostrati dalla consulenza tecnica d'ufficio e comprovati dalle allegate fatture.
II rigetto del reclamo comporta I' incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio
di Livorno e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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