F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 APPELLO DELL’U.S. NOCERINA AVVERSO LA CONVALIDA DEL TRASFERI- MENTO DEL CALCIATORE PIRO FERDINANDO DA ESSA RECLAMANTE ALL’ A.C. PARMA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 30(D – Riunione del 31.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 APPELLO DELL'U.S. NOCERINA AVVERSO LA CONVALIDA DEL TRASFERI- MENTO DEL CALCIATORE PIRO FERDINANDO DA ESSA RECLAMANTE ALL' A.C. PARMA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30(D - Riunione del 31.5.1996) Con atto 27.3.1996 I'U.S. Nocerina adiva la Commissione Tesseramenti al fine di ottenere I'annullamento dell'accordo preliminare in data 19.6.1995, avente ad oggetto il trasferimento definitivo del calciatore Piro Ferdinando dalla società reclamante all'A.C. Parma, e la contestuale convalida del precedente accordo preliminare in data 16.5.1995, avente ad oggetto il trasferimento temporaneo, tra le stesse parti, del medesimo calciatore. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 31.5.1996, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l'U..S. Nocerina, reiterando le proprie ' richieste. La C.A.F., all'esito di un attento esame degli atti, ritiene che il gravame sia infondato. Ed invero emerge che I' accordo preliminare del 16.5.1995.non fu ratificato_.- e di tanto fu data tempestiva comunicazione della Lega Nazionale Professionisti in data 19.5.1995 - perché viziato dalla previsione di un'opzione in favore dell'A.C. Parma, di tal che non può in questa sede, in mancanza di nuovi e diversi elementi di giudizio, pervenirsi a diversa conclusione; risulta altresì che, malgrado le censure prospettate dall'U.S. Nocerina, I' accordo del 19.6.1995, stipulato evidentemente in sostituzione.di quello precedentemente annullato, è perfettamente valido, perché ritualmente redatto e dopositato nei termini, secondo le norme federali. L'appello va pertanto respinto. Copia dell'esposto presentato a suo tempo dell'U.S. Nocerina al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore va trasmessa, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario deIla F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'U.S. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno). Dispone, per quanto di competenza, la trasmissione al Commissario Straordinario della F.I.G.C. di copia dell'esposto presentato dall'U.S. Nocerina alla Procura della Repubblica plesso il Tribunale di Nocera Inferiore. Ordina I' incameramento della relativa tassa.
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