F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 24 Ottobre 1996 APPELLO DELL’U.S. SALUS AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BENEDETTO PAOLO IN PROPRIO FAVORE E LA CONVALIDA DI OUELLO IN FAVORE DELL’A.B.A.C. LANZO CALCIO A 5 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D – Riunioni del 5/6.7.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 24 Ottobre 1996 APPELLO DELL'U.S. SALUS AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BENEDETTO PAOLO IN PROPRIO FAVORE E LA CONVALIDA DI OUELLO IN FAVORE DELL'A.B.A.C. LANZO CALCIO A 5 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D - Riunioni del 5/6.7.1996) Con atto del 24.4.1996, il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta chiedeva alla Commissione Tesseramenti il giudizio di competenza in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Benedetto Paolo, nato il 1° marzo 1970. Ciò in quanto a nome del predetto calciatore risultavano due richieste di tesseramento: la prima, in favore della U.S. Salus di Torino, redatta su modulo n. 0152824, in data 22 settembre 1995, la seconda in favore dell'A.B.A.C. Lanzo Calcio a Cinque. L'U.S. Salus deduceva di avere effettivamente tesserato il calciatore, di non averlo mai utilizzato in gare ufficiali e di non essere a conoscenza di altri vincoli di tesseramento sottoscritti dal Benedetto in favore di altre società. Interveniva anche il calciatore, il quale dopo avere narrato dei suoi difficili rapporti con I'U.S. Salus, società nata dallo scioglimento del sodalizio Polo Sture Calcio Torino, per il quale era tesserato nella stagione sportiva 1994/95 e dal quale aveva ottenuto a fine stagione lo svincolo ex art. 110 delle Norme Organizzative Interne della FI.G.C., affermava che, per detti difficili rapporti non si era tesserato per I'U.S. Salus, che, oltretutto, non gli garantiva di entrare a far parte della rosa, e di essersi tesserato invece con I'A.B.A.C. Lanzo Calcio a Cinque. Affermava, pertanto, il Benedetto che il tesseramento in favore dall'U.S. Salus era stato formato a sua completa insaputa. La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/D - Riunioni del 5/6 luglio 1996, rilevato che la versione fornita dal calciatore trovava riscontro nei documenti acquisiti agli atti e, in particolare, che la firma apposta dal calciatore in calce alle deduzioni presentate a sua difesa era identica a quella apposta sul modulo di tesseramento in favore dell'A.B.A.C. Lanzo Calcio a Cinque, mentre non trovava riscontro con quella risultante dal modulo di tesseramento per I'U.S. Salus, dichiarava la nullità del tesseramento n. 0152824 in data 22 settembre 1995, a nome del calciatore Benedetto Paolo, in favore dall'U.S. Salus e dichiarava valido il tesseramento n. 0154244 del predetto calciatore con I'A.B.A.C. Lanzo Calcio a Cinque. L'U.S. Salus è stata anche deferita, ai sensi dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla falsa sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento n. 0152824. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'U.S. Salus che prospetta come "più verosimile" il fatto che il Benedetto si sia rivolto, ad inizio della stagione sportiva 1995/96, alla società reclamante che non all'altra società, distante dall'abitazione del calciatore circa 50 km., per continuare la sua attività sportiva e che il fatto, ammesso anche dal calciatore, di avere cercato di entrare nella rosa della squadra militante nel Campionato di 2° Categoria, attesterebbe la falsità delle sue dichiarazioni. Anche in questa sede è intervenuto il calciatore Benedetto, che ha puntualmente controdedotto su tutti i rilievi formulati dall'appellante, aggiungendo nuovi particolari sui suoi rapporti con detta società. L'appello dall'U.S. Salus deve essere respinto. Decisivo per la reiezione dell'appello è la constatazione che effettivamente la sottoscrizione del modulo di tesseramento n. 0152824 si evidenzia falsa anche ad un esame superficiale. Nella specie non si può parlare neppure di firma contraffatta, perché fra la firma apposta dal Benedetto in calce all'atto contenente le sue controdeduzioni formulate in questa sede (tosi come quella apposta in calce alle deduzioni presentate nel giudizio di prima istanza) e la firma con la quale appare sottoscritto il predetto modulo di tesseramento in favore della società appellante non v'è neppure un tratto in comune. La diversità delle due firme è così evidente da far pensare che quella falsa sia stata apposta sul presupposto che non sarebbe mai stata sottoposta ad alcuna verifica. La decisione impugnata deve, quindi, essere confermata, senza la necessità per il Collegio di confutare analiticamente tutte le deduzjoni formulate dall'appellante. La tassa di reclamo, stante la relazione dell' appello, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'U.S. Salus di Torino é dispone incamerarsi, la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it