F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 APPELLI DELLA S.S. LAZIO CALCIO A CINOUE E DEL CALCIATORE PASSANISI MASSIMO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DEL CACCIATORE PASSANISI MASSIMO DALL’A.S. AUGUSTA CALCIO A CINOUE AD ESSA RECLAMANTE ED IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D · Riunioni del 27/28.9.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 APPELLI DELLA S.S. LAZIO CALCIO A CINOUE E DEL CALCIATORE PASSANISI MASSIMO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DEL CACCIATORE PASSANISI MASSIMO DALL'A.S. AUGUSTA CALCIO A CINOUE AD ESSA RECLAMANTE ED IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D · Riunioni del 27/28.9.1996) Con atto del 13.9.1996 la Lega Nazionale Dilettanti richiedeva alla Commissione Tesseramenti il giudizio di competenza sulla posizione del calciatore Passanisi Massimo, al cui nome risultava sottoscritta la lista n. 159128 datata 4.9.1996, avente ad oggetto il suo trasferimento dall'A.S. Augusta Calcio a Cinque alla S.S. Lazio Calcio a Cinque. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 27/28.9.1996, dichiarava nulla la lista e deferiva il calciatore alla competente Commissione Disciplinare ex art. 1 comma 1 C.G.S.. Avverso tale decisione hanno proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale, con distinti atti, la S.S. Lazio Calcio a Cinque e Passanisi Massimo. . I due reclami sono stati riuniti, considerata la loro intima connessione. Osserva la C.A.F. che con raccomandata spedita alla F.I.G.C. - L.N.D. il 26.7.1996 e trasmessa per conoscenza alle altre società partecipanti al Campionato di Serie A di Calcio a Cinque, I' A.S. Augusta Calcio a Cinque denunciava lo smarrimento di due liste di trasferimento, le nn. 159126 e 159128 - anno 1996/97, firmate in bianco dal Presidente di quella società; ciò nonostante la S.S. Lazio Calcio a Cinque depositava la lista n. 159128, avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Passanisi, presso il competente Ufficio Tesseramento, entro il termine regolamentare. La Lega Nazionale Dilettanti commetteva quindi il giudizio di competenza alla Commissione Tesseramenti che, pur affermando che non può ravvisarsi nullità nel caso di sottoscrizione non contestuale di liste di trasferimento tra società della L.N.D., definiva il rilascio di una lista firmata in bianco come "proposta negoziale in incertam personam" e la denuncia di smarrimento equivalente ad una revoca della proposta, secondo il disposto dall'art. 1328 del Codice Civile; di tal che riteneva evidente che la lista di trasferimento in esame, in quanto recante la data del 4.9.1996, doveva "...essere considerata nulla perché perfezionata quando la notizia della revoca della proposta contrattuale doveva già essere giunta al Presidente della società cessionaria, non potendosi... riconoscere alla base dell'atto quell'incontro di volontà tra le parti contraenti che costituisce I' elemento essenziale di ogni attività di tipo contrattuale". Nelle more procedurali d'appello. I' A.S. Augusta Calcio a Cinque ha comunicato alla Lega di competenza e alla S.S. Lazio Calcio a Cinque, con lettera in data 10 ottobre 1996, che, all'esito di nuovi accertamenti, era emerso che la lista n. 159128 era stata consegnata al padre del calciatore, Di Domenico Natale, componente del Consiglio Direttivo dell'A.S. Augusta, e che "... detta lista, compilata integralmente a mano dal Di Domenico Natale, indicava già la società di destinazione nella S.S. Lazio Calcio a 5, con la firma di Santaniello Giovanni (presidente pro-tempore dell'A.S. Augusta) e del calciatore". Tanto induce la S.S. Lazio Calcio a Cinque a richiedere la riforma dell'accertamento in fatto contenuto nell'impugnata delibera e la conseguente declatoria di legittimità della lista. II gravame, a parere della C.A.F. è infondato. Ed invero dagli stampati delle liste di trasferimento predisposti per le società della L.N.D. si desume chiaramente che gli stessi presuppongono il pérfezionamento di un accordo plurimo che deve essere stato-raggiunto solo attraverso la contestuale presenza dei soggetti che lo hanno posto in essere (società cedente, calciatore,società cessionaria e, quando richiesto, I' esercente la potestà genitoriale ).Ed infatti ivi sono previsti, nell'ordine, I'indicazione dei soggetti contraenti, del tipo di trasferimento (temporanéo o definitivo), la dichiarazione del presidente della società cessionaria attestante che il calciatore risulta, come da certificazione valida legalmente ed esistente agli atti della società, idoneo all'attività sportiva agonistica la sottoscrizione dei contraenti ed una unica data di formazione dell'atto. E' noto che, allorquando I' organizzazione federale mette a disposizione dei tesserati dei moduli predisposti per la manifestazione in modo tipico, e quindi vincolato dalla volontà delle parti, tale volontà non può essere manifestata o ricavata in modo diverso dal previsto (cfr. C.A.F., Com. Uff. n. 27/C del (14.5.1987 app. G.S. Certosa). E' chiaro quindi che la lista formata in tempi diversi risulta espressione di una volontà sopravvenuta in modo anomalo, irregolare,che può prestarsi a fini diversi da quelli propri dell'istituto del tesseramento. L'atto che ne deriva - fuori della previsione dell'atto tipico, il cui uso, secondo i tempi e i modi ivi previsti, è prescritto in via esclusiva e quindi a pena di nullità - dovrà essere ritenuto e definito conseguenzialmente nullo. Dalle esposte considerazioni deriva che l' impugnata delibera, articolata su di un accertamento di fatto e su di una soluzione giuridica, diversi, dovrà essere confermata con la esposta motivazione che, anche alla luce di un differente accertamento in fatto, ribadisce il principio della nullità delle liste di trasferimento in, esame nel caso in cui esse siano state sottoscritte senza la presenza contestuale di tutte le parti. L'appello della S.S. Lazio Calcio a Cinque va quindi respinto. L'impugnazione del calciatore Passanisi avverso il disposto deferimento alla Com- missione Disciplinare è invece inammissibile, data la natura non decisoria del provvedimento. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti, così provvede: - respinge quello della S.S. Lazio Calcio a Cinque di Roma; - dichiara inammissibile quello del calciatore Passanisi Massimo; - ordina incamerarsi le relative tasse.
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