F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 APPELLO DELLA POL. RIPOSTO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., AL CALCIATORE CANNAVO’ CARMELO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D – Riunioni dell’11/12.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 APPELLO DELLA POL. RIPOSTO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., AL CALCIATORE CANNAVO' CARMELO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D - Riunioni dell'11/12.10.1996) Con atto 5.8.1996 la Polisportiva Riposto reclamava avverso lo svincolo per inattività concesso dal Comitato Regionale Sicilia, per mancata opposizione, al calciatore Cannavò Carmelo, ex art. 109 N.O.I.F. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 9/D Riunioni dell'11/12.10.1996, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Riposto, invocando la revoca del beneficio concesso. II gravame è infondato. Ed invero la società reclamante torna a sostenere di non avere ricevuto la richiesta di svincolo inviata dal calciatore; risulta però agli atti che Cannavò Carmelo ebbe a spedirla con raccomandata all'indirizzo di Corso Italia 70, Mascalucia, utilizzato dalla Polisportiva Riposto anche dopo il trasferimento del proprio recapito in Via Ciro Menotti 14 della stessa località (vedi racc.ta n. 6596 del 20.3.1996 spedita dalla società al tesserato, contenente appunto I'indicazione del vecchio indirizzo che allo stato risulta ancora essere quello della sede sociale). Bene pertanto la Commissione Tesseramenti, nel riscontrare la mancata opposizione della società, ha ribadito la decisione del Comitato Regionale Sicilia, considerando quella ingiustificata omissione, ai sensi dell'ari. 109 comma 5 N,O.I.F., adesione alla richiesta del calciatore. II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Riposto di Riposto (Catania) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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