F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 APPELLO DEL G.S. CSEN ATLETICO NUORO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’ A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F. , AL CALCIATORE SANNA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D – Riunioni dell’11/12.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 APPELLO DEL G.S. CSEN ATLETICO NUORO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA' A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F. , AL CALCIATORE SANNA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D - Riunioni dell'11/12.10.1996) Con atto 31.7.1996. il calciatore Sanna Sebastiano reclamava avverso il provvedimento con cui il Comitato Regionale Sardegna aveva respinto la sua richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F, dal G.S. CSEN Atletico Nuoro. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 9/D Riunioni dell'11/12/10.1996, concedeva al calciatore I'invocato svincolo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale il G.S. CSEN Atletico Nuoro, chiedendo la revoca del beneficio. II gravame non ha fondamento. Risulta invero agli atti che il calciatore, disponibile sin dall'inizio della stagione agonistica 1995/96, veniva trasferito temporaneamente all'A.C. Nuorese tale tesseramento veniva però annullato, avendo la società appellante disposto un eccessivo numero di tesseramenti a titolo temporaneo (sei in Iuogo di cinque); risulta altresì che il Sanna, ritornato nella disponibilità del G.S. CSEN Atletico Nuoro, non veniva però da questo utilizzato e che solo in data 29.3.1996 gli yeniva richiesto al certificato di idoneità alla prati- ca sportiva emerge infine che il calciatore, pur adoperandosi con sollecitudine, riusciva ad ottenere I'attestazione solo in data 24.4,1996, quando ormai il campionato di competenza volgeva al termine. La società tuttora giustifica la mancata convocazione alle prescritte quattro gare ufficiali con la mancata presentazione del certificato di idoneità ,stà di fatto, però che il calciatore restó inattivo per una serie di errori e richieste tardive ad essa attribuibili: II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dai C.S. CSEN Atletico Nuoro e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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