F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 APPELLO DELL’A.S. LA QUERCIA 88 AVVERSO LA DECLATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MESSEDAGLIA SIMONE IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D – Riunioni del 8/9.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 APPELLO DELL'A.S. LA QUERCIA 88 AVVERSO LA DECLATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MESSEDAGLIA SIMONE IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D - Riunioni del 8/9.11.1996) Con atto 1.10.1996 la Sig.ra Petrucci Tiziana adiva la Commissione Tesseramenti per ottenere la declaratoria di nullità del tesseramento contratto dal figlio minorenne Messedaglia Simone, nato il 28.10.1980, in favore dell'A.S. La Quercia 88 di Roma, assumendo di non avere mai firmato per consenso la relativa richiesta. . L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com.Uff. n.12/D - Riunioni dell'8/9.11.1996 dichiarava nulla la richiesta di tesseramento n. 59657 a nome Messedaglia Simone in favole dell'A:S. La Quercia 88 dl Roma. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale I' A.S. La Quercia 88, chiedendo il ripristino del vincolo. L'appello è fondato. Ed invero fa firma apposta a nome della signora Petrucci sulla richiesta dì tesseramento che occupa non risulta affatto difforme da quella autentica prodotta dalla reclamante; come è noto, per poter dichiarare l' apocrifia di una sottoscrizione in tema di tesseramento - fuori dell' ipotesi del falso manifesto - occorrono seri elementi di giudizio che in qualche modo rafforzino !' intervenuta denuncia e tali da giustificare eventuali altri accertamenti di natura tecnica. Nella specie gli indicati elementi mancano del tutto, mentre depone a favore della tesi della reclamante (che nega ognî irregolarità) la circostanza che il calciatore abbia giocato per più stagioni agonistiche in suo favore, senza che gli esercenti la patria potestà sul tesseramento abbiano in qualche modo opposto volontà contraria. L'impugnata delibera va quindi, annullata, con il conseguente ripristino del vincolo in favore dell'A.S. La Quercia 88. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello proposto dall'A.S. La Quercia 88 di Roma, annulla l' impugnata delibera, ripristinando il vincolo di tesseramento dal 23.3.1995 del calciatore Messedaglia Simone in favore della società appellante. Ordina la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it