F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 APPELLO DELLA MIRANESESALESE AVVERSO LA DECLATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL PRlOPRIO RECLAMO INERENTE IL TRASFERIMENTO 1995/96 DEL CALCIATORE BERTONCELLO TIZIANO DA ESSA RECLAMANTE AL TREVISO F.C. 1993 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff- n. 12/D-Riunioni dell’8/9.11.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997
APPELLO DELLA MIRANESESALESE AVVERSO LA DECLATORIA DI
INAMMISSIBILITA' DEL PRlOPRIO RECLAMO INERENTE IL TRASFERIMENTO 1995/96
DEL CALCIATORE BERTONCELLO TIZIANO DA ESSA RECLAMANTE AL TREVISO F.C.
1993 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff- n. 12/D-Riunioni dell'8/9.11.1996)
La società Miranesesalese ha proposto appello a questa Commissione Federale , avverso la delibera
della Commissione Tesseramenti, di cui al Com.Uff. n. 12/D - Riunioni dell'8/9.11.1996, con la
quale veniva dichiarata l'inammissibilità del proprio reclamo tendente ad ottenere la declaratoria di
annullamento del trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore Bertoncello Tiziano al F.C Treviso
1993.
L'appello è inammissibile
Ed invero osserva il Collegio che l'appellante ha omesso di notificare i motivi di appello al
calciatore, sicuramente controparte, ai sensi dall'art. 100 n. 4 N.O.I.F., quando si verte su un
trasferimento, violando così il disposto dell'art.23 comma 5 C,G.S., dal che ne discende
!'inammissibilità e la conseguente preclusione dell'esame di merito, così come sancito dal
successivo comma 10.
Per questi motivi Ia C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio
di copia dei motivi al calciatore controparte, l'appello come innanzi proposto dalla Miranesesalese
di Mirano (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata. tassa.
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