F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 APPELLO DELLA POL. FLUMINI OUARTU AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE SINI GIOVANNA E AVVERSO IL DEFERIMENTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 121D – Riunioni dell’ 8/9.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 APPELLO DELLA POL. FLUMINI OUARTU AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE SINI GIOVANNA E AVVERSO IL DEFERIMENTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 121D - Riunioni dell' 8/9.11.1996) La calciatrice Sini Giovanna adiva la Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C. al fine di ottenere la declatoria di nullità della richiesta di tesseramento n. 254047, datata 12 luglio 1995, in favore della PoI. Flumini Quartu di Quartu Sant'Elena (Cagliari) da lei non sottoscritta. La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 12/D Riunioni dell'8/9.11.1996, riteneva falsa la firma della Sini su detto documento e ne dichiarava la nullità; deferiva la Pol. Flumini alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, ai sensi dall'art. 1, comma 1, C.G.S.. Avverso tale decisione Ia,suddetta società propone reclamo a questa C.A.F. e motiva che la Sini aveva sottoscritto richiesta di tesseramento a favore di essa società in data 3 settembre 1993. Successivamente aveva sottoscritto la nuova richiesta di tesseramento in data 10 luglio 1995, regolarmente inoltrata. Nella stagione 1995/96 era stata trasferita a titolo temporaneo al G.S. Olbia, militante nel Campionato Regionale di Serie C. La Sini aveva partecipato per ben tre anni a gare di Campionato in forza presso essa società senza nulla opporre ed aveva eccepito la falsità della firma sulla richiesta del luglio 1995 solo perché le era stato negato il trasferimento a titolo definitivo al G.S. Olbia. La reclamante chiede, pertanto, I'annullamento della decisione impugnata. II reclamo merita accoglimento. Va osservato, innanzitutto, che la falsità della firma sull'atto in esame appare ictu oculi a seguito della comparazione della firma apposta dalla calciatrice sul reclamo inoltrato alla Commissione Tesseramenti, come quest'ultima ha esattamente osservato, per andamento grafico e forma delle lettere. D'altra parte, anche la sottoscrizione sulle controdeduzioni trasmesse a questa C.A.F. dalla Sini è identica a quella sul suddetto secondo atto, mentre ripete la difformità su quella apposta sulla Iista di trasferimento del 10 luglio 1995. A tal proposito la attuale reclamante ha ritenuto di rilevare che la firma offerta per la comparazione era stata volutamente difforme da quella usuale, al fine di conseguire la dichiarazione di nullità del tesseramento. La relativa prova, però, doveva essere fornita dalla società resistente al reclamo avanzato alla Commissione Tesseramenti, in ossequio al principio dell'onere della prova che incombe alla parte che solleva I'eccezione. Sussiste, inoltre, una prova logica a favore della tesi sostenuta dalla calciatrice. Questa, invero, ha sottoscritto la richiesta di tesseramento n. 196703 in data 3 settembre 1993, depositata presso il Comitato Regionale Sardegna, mai impugnata, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 1997. Non vi era, quindi, alcuna ragione della nuova richiesta di tesseramento a distanza di due anni dalla suddetta scadenza, non avendo nessuna delle due parti un proprio interesse. La società reclamante oppone che la richiesta di nullità è una ritorsione per il mancato accoglimento della domanda di trasferimento a titolo definitivo al G.S. Olbia da lei sollecitato. Tale ragionamento, però, si ritorce in danno della società, la quale ha invece interesse a mantenere tesserata la calciatrice per un'ulteriore scadenza quadriennale. Per questi motivi, la C.A..F accoglie I'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Flumini Quartu di Quartu Sant'Elena (Cagliari), ripristinando il tesseramento della calciatrice Sini Giovanna in favore della Pol. Flumini Quartu con decorrenza 3.9.1993 è scadenza 30.6.1997. Ordina la restituzione della tassa versata.
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