F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 26 Settembre 1996 APPELLO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO RICONOSCIUTO ALL’A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PISANO FABRIZIO (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 26 Settembre 1996
APPELLO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE AL DIRITTO RICONOSCIUTO ALL'A.C.R. MESSINA, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PISANO FABRIZIO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1995)
APPELLO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PISANO FABRIZIO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 19.4.1996)
Con atto 7.7.1995 I'A.C.R. Messina impugnava la deliberazione con Ia quale il Comitato che presiede I'attività dell'Ufficio del Lavoro della FI.G.C. aveva certificato a seguito del tesseramento del calciatore Pisano Fabrizio da parte del Pescara Calcio, che essa non aveva diritto alla indennità di preparazione e promozione "ai sensi e per gli effetti dall'art. 98 comma 9 delle N.O.I.F. per avvenuta risoluzione del contratto".
Esponeva la reclamante che la delibera del Consiglio Federate della F.I.G.C. del 31.7.1993 (Coni. Uff. n. 14/A) con la quale era stata rifiutata al sua iscrizione al campionato di competenza (Serie C/1), pur avendo causato lo scioglimento del contratto professionistico con il calciatore, non aveva comportato il venir meno del diritto a percepire I'indennità di preparazione e promozione ai sensi della citata norma, essendo tale conseguenza limitata ai soli casi di revoca dell'affiliazione o di risoluzione "dichiarata" del contratto ex art. 16 e 17 dell'Accordo Collettivo tra società professionistiche e calciatori. Concludeva chiedendo che le fosse riconosciuto pertanto il diritto all'invocata indennità.
Resisteva il Pescara Calcio deducendo I'infondatezza dell'avversa tesi.
Nella riunione del 7.9.1995 I'adita Commissione Vertenze Economiche, esaminato il reclamo, deliberava la sospensione del procedimento, rilevando che I'interpretazione dell'art. 98 comma 9 delle N.O.I.F. era stata devoluta dal Presidente Federale alla Corte Federale ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva e che la relativa decisione non era stata ancora adottata.
Pubblicata la decisione della Corte Federale con Com. Uff. n. 3/Cf - Riunione del 28.10.1995, la Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995, in accoglimento del proposto reclamo, annullava la deliberazione impugnata.
Conseguentemente, il Comitato preposto all'attività dell'Ufficio del Lavoro certificava che I'indennità di preparazione e promozione dovuta era pari a lire 549.000.000; la relativa impugnazione del Pescara Calcio veniva respinta dalla Commissione Vertenze Economiche (Coni. Uff. n. 27/D - Riunione del 19.4.1996).
Avverso le suindicate delibere proponeva distinti appelli il Pescara Calcio, contestando il diritto dell'A.C.R. Messina alla indennità ed il relativo ammontare.
L'A.C.R. Messina si opponeva ai reclami e ne chiedeva il rigetto.
I reclami venivano riuniti da questa Commissione Federale per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva.
Nelle more procedurali il Presidente Federale, con nota 15.6.1996, chiedeva alla Corte Federale, ai sensi dall'art.. 16 C.G.S., l'interpretazione delle N.O.I.F in materia di indennità di preparazione e promozione spettante per calciatori svincolati di diritto a causa del declassamento delle società di appartenenza. II Presidente, nel ricordare la pronuncia interpretativa del 28.10.1995, sottolineava che il quadro normativo disciplinante I'istituto della indennità di preparazione e promozione e a stato profondamente
innovato dalla c.d. "sentenza Bosman" pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea sulla interpretazione degli art. 48, 85 e 86 del Trattato CEE (Trattato di Roma del 25.3.1957), dal conseguente D.L. 17.5.1996 n. 272 che aveva abrogato la norma che prevedeva la facoltà di stabilire il versamento di una indennità di preparazione e promozione in occasione della, stipula di un nuovo contratto con un atleta professionista, dalla abrogazione, da parte del Consiglio Federale, degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla modifica degli artt. 97 e 98 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 8/Cf - Riunione del 12.7.1996, emetteva la seguente pronuncia interpretativa: "II sistema normativo risultante dall'abrogazione degli arti. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli arti. 97 e 98 N.O.I.F" in seguito alla decisione della Corte di Giustizia del
I'U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n.
272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione o promozione non
ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico.
Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazioNe giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale l'a-
tleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti".
Osserva la C.A.F. che la Corte Federale, per potere arrivare alla riportata pronuncia, fa essenziale, riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia, la quale espressamente prevede che:
a) non possono essere rimesse in discussione le decisioni giurisprudenziali divenute irrevocabili, per cui una sentenza, anche della Giustizia Sportiva, che abbia riconosciuto il diritto alle ora abrogate indennità deve essere eseguita e quel diritto non può più formare oggetto di contestazione o di ulteriore azione giudiziaria;
b) I'avvenuto adempimento dell'obbligazione, avendo esaurito il rapporto giuridico,
non può del pari formare oggetto di contestazione, per cui non si può pretendere la - restituzione della indennità già corrisposta;
c) ove per I'obbligazione, derivante dalle norme vigenti sulla citata indennità al momento del sorgere dell'obbligazione stessa, sia pendente contestazione giudiziaria od equivalente azione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, devono trovare applicazione le nuove disposizioni. La litispendenza, infatti, non consente la formazione di un diritto quesito, dato che quella pretesa indennità è oggetto di conte-
stazione in quanto si riteneva e si ritiene non dovuta e le nuove disposizioni hanno abolito quella indennità. L'affermazione della Corte Federale può essere condivisa. Posto che nella specie ci si trova di fronte ad una doppia abrogazione, contenuta da un lato nel decreto legge citato, oggi reiterato (D.L. 20.9.96 n. 495) e dall'altro nelle indicate innovative norme regolamentari, e che, all'esito, non è più esistente I'istituto giuridico della indennità di preparazione e promozione per il trasferimento di un calciatore professionista, corre I'obbligo, per I'interprete, di verificare se il caso sottoposto a giudizio sia regolato dalla vecchia o dalla nuova disciplina.
E' noto che la legge non dispone che per per I'avvenire, e non ha effetto retroattivo. Tale principio, in pratica, si appalesa però del tutto insufficiente allorché la vita di un rapporto, come nel caso presente, non sia esaurita sotto I'impero della norma antica, ma si estenda tanto da toccare due momenti diversi, in cui abbiano vigore successivamente norme di contenuto sostanziale differente.
Non disciplinando gli intervenuti provvedimenti la successione normativa con disposizioni transitorie, legittimamente la Corte Federale della FI.G.C. si riporta ai criteri suggeriti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Va aggiunto che tali criteri sono in armonia con le conclusioni della più autorevole dottrina, secondo cui le norme giuridiche vanno distinte in due grandi categorie, a seconda che si riferiscano all'acquisto dei diritti o alla esistenza (od inesistenza) di un istituto giuridico.
A queste categorie corrispondono, quanto alla retroattività, due regole opposte. Alla prima si applica il principio della non retroattività, per il rispetto dovuto al diritto entrato a far parte del patrimonio di un soggetto (c.d. "diritto quesito"); si applica invece alla seconda il principio della retroattività, nel senso che con I'abolizione dell'istituto giuridico sono colpiti da abolizione anche i rapporti costituiti sotto la vecchia normativa e non ancora definiti da un giudicato, non potendosene consentire il perdurare perché contrari al nuovo ordinamento.
E' indubbio che nella specie ricorre il caso della abolizione di un istituto giuridico (la indennità di preparazione e promozione) intervenuta nelle more di un procedimento seppure regolamentare, e che pertanto il rapporto oggetto di giudizio, benché sorto in un tempo anteriore, debba essere disciplinato dalle nuove norme, che non prevedono per le società spossessate provvidenze equivalenti.
Nessun rilievo ha la obiezione, avanzata dalla parte resistente, secondo cui si dovrebbe fare ricorso alla vecchia normativa solo perché, a sostegno del procedimento di appello, sono stati addotti motivi diversi da quelli a suo tempo invocati per la c.d. "sentenza Bosman"; trattandosi, ripetesi, di abolizione di un istituto giuridico non se ne possono in alcun modo, nella presente sede, fare rivivere gli effetti normativi.
Ritiene pertanto la C.A.F. di dovere, in accoglimento dei reclami, rigettare le istanze dell'A.C.R. Messina.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Pescara Calcio di Pescara, li accoglie e, per I'effetto, rigetta I'istanza avanzata dall'A.C.R. Messina avente ad oggetto I'indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore Pisano Fabrizio. Ordina la restituzione delle tasse versate.
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