F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 26 Settembre 1996 APPELLO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 1N ORDINE AL DIRITTO RICONOSCIU- TO ALL’A.C. CREVALCORE, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL’INDENNITÀ DI PREPARA- ZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE FURLANETTO ALESSANDRO (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 19/D – Riunione del 24.1.1996) APPELLO DEL CALCIATORE FURLANETTO ALESSANDRO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE A DIRITTO RICONOSCIUTO ALL’A.C. CREVALCORE EX ART. 98 N.O.I.F, ALL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL RECLAMANTE (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 19/D – Riu- nione del 24.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 26 Settembre 1996 APPELLO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 1N ORDINE AL DIRITTO RICONOSCIU- TO ALL'A.C. CREVALCORE, EX ART. 98 N.O.I.F., ALL'INDENNITÀ DI PREPARA- ZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE FURLANETTO ALESSANDRO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1.1996) APPELLO DEL CALCIATORE FURLANETTO ALESSANDRO AVVERSO DECISIONI DELLA C.V.E. IN ORDINE A DIRITTO RICONOSCIUTO ALL'A.C. CREVALCORE EX ART. 98 N.O.I.F, ALL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL RECLAMANTE (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riu- nione del 24.1.1996) La Società Ascoli Calcio 1898 ed il calciatore Alessandro Furlanetto,con distinti ricorsi, hanno impugnato.dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Vertenze Economiche (riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19/D - Riunione del 24 gennaio 1996), con la quale è stato accolto il reclamo proposto dalla A.C. Crevalcore avverso la certificazione con la quale l' Ufficio del Lavoro aveva comunicato che, a seguito del tesseramento del predetto calciatore da parte dell'Ascoli Calcio 1898, essa A.C. Crevalcore non aveva diritto all'indennità di preparazione e promozione ai sensi e per gli effetti dall'art. 98, comma 9, delle N,O.I.F., per avvenuta risoluzione del contratto. La decisione della C.V.E. si fondava sulla pronuncia della Corte Federale, investita dal Presidente della FI.G.C. della questione relativa all''interpretazione degli artt. 98, comma 9, e 110, comma 1, delle N.O.l.F., secondo cui l'indennità di preparazione e promozione è sempre dovuta salvo i casi di risoluzione del contratto espressamente considerati dall'Accordo Collettivo con l'A.I.C., ovvero in caso di revoca dell'affiliazione e con seguente inattività della società in qualsiasi campionato della F.I.G.C. La C.V.E., ritenuto che I'A.C. Crevalcore non avesse subito alcun provvedimento di revoca dell'affiliazione e che la delibera del Consiglio Federale del 31 luglio 1993 si fosse limitata a negarne I' iscrizione al campionato di competenza, ha annullato la deliberazione dell'Ufficio del Lavoro, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio stesso ai fini della nuova certificazione. Nelle more della decisione del reclamo a questa Commissione si sono verificate profonde modificazioni nell' assetto normativo relativo all' istituto della indennità di preparazione e promozione, determinate, in particolare, dalla emanazione della sentenza c.d. Bosman della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciala in data 15 dicembre 1995. concernente I'interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957; dalla emanazione del D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (reiterato con D.L. 22 luglio 1996, n. 383 e, da ultimo, con D.L. 20 settembre 1996, n. 485). recante disposizioni urgenti per le società professionistiche, che ha eliminato la facoltà (prevista dell'art. 6 della L. 23 marzo 1981, n. 91) di stabilire il versamento di una indennità di preparazione e promozione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto con un atleta professionista; dall'intervento del Consiglio Federale, che ha disposto I'abrogazione degli artt. 96 bis e 96 ter e la modifica degli artt. 97 e 98 delle N.O.I.F.. In seguito a tali eventi il Presidente della Federazione ha chiesto alla Corte Federale una nuova pronuncia interpretativa in merito all'indennità di preparazione e promozione alla luce delle novità giurisprudenziali e legislative nonché delle riforme normative intervenute in materia. La Corte Federale, con pronuncia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 8/Cf - Riunione del 12 luglio 1996, ha affermato quanto segue: "II sistema normativo risultante dall'abrogazione degli art. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli artt. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione della decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione e promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo il principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale I'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti". Nella situazione innanzi descritta, questa Commissione d'Appello Federale ritiene che i reclami della Società Ascoli Calcio 1898 e del calciatore Furlanetto debbano trovare accoglimento, in quanto la pretesa della A.C. Crevalcore presuppone I'applicabilità di disposizioni dell'ordinamento statale e di quello federale, le quali, al contrario, sono divenute inapplicabili, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia. AI riguardo vanno richiamati i principi, costantemente e concordemente affermati dalla Corte di Giustizia, dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa. In virtù di essi, le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, oltre ad essere operative negli Stati membri, ben possono contenere disposizioni idonee a produrre effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati. Ciò comporta che la precisazione e I'integrazione del significato normativo compiuto attraverso un sentenza della Corte Comunitaria hanno la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate, nel senso che le sentenze della Corte di Giustizia hanno una portata sostanzialmente normativa, erga omnes, che può incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti operanti all'interno dell'ordinamento italiano, previa disapplicazione delle norme interne contrastanti (Corte Cost. 11 luglio 1989, n. 389). II compito di far prevalere il diritto comunitario direttamente applicabile sulle norme interne, sia anteriori che posteriori, spetta all'operatore giuridico ed al giudice nazionale, i quali, pertanto, sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario (Corte.Cost. 5 giugno 1984, n. 170 e numerose altre successive). Da tali principi consegue che, avendo la Corte di Giustizia ravvisato il contrasto tra le disposizioni che prevedono il pagamento dell 'indennità di preparazione e promozione e I'art. 48 del Trattato CEE, le predette disposizioni - appartengano esse all'ordinamento statuale o all'ordinamento sportivo - non possono più trovare applicazione nello Stato italiano. Tale conclusione vale anche per fattispecie oggetto della presente controversia, giacché - come è espressamente affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia e ribadito dalla pronuncia della Corte Federale - al giudice nazionale, dalla data della sentenza della Corte di Giustizia, è inibita l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, la cui inapplicabilità ha portata generale ed erga omnes. Si verifica, in sostanza, nella materia in esame, una situazione analoga a quella derivante dalle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, a seguito della, pubblicazione delle quali nessun giudice può applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima a rapporti controversi, ancorché sorti in tempo anteriore. E ciò vale sia rispetto al giudizio in cui la questione fu proposta che negli altri giudizi in cui la norma dichiarata incostituzionale potrebbe trovare applicazione. Come per le sentenze della Corte Costituzionale, anche nel caso delle sentenze della Corte di Giustizia la retroattività non è, tuttavia, senza limiti. La conciliazione tra il principio dell'efficacia retroattiva più ampia tale da evitare che taluni rapporti - anche se antèriori e anche se già compiutamente definiti - siano regolati da una norma in contrasto con i principi costituzionali o comunitari e l' esigenza di non privare di fondamento l'attività giuridica sviluppatasi sulla base della norma in questione, è stata reaÌizzata con l'adozione del criterio della preservazione dei rapporti definitivamente conchiusi e della caducazione di quelli tuttora correnti. Restano, pertanto, fuori dall'ambito della retroattività solo quei rapporti giuridici che sono insuscettibili di essere modificati per effetto della inapplicabilità delle norme viziate e cioè quelli che siano stati definiti con una pronuncia ormai irretrattabile o che possano considerarsi in altro modo esauriti; dovurique sussiste, invece, la possibilità che il giudice si pronunci ancora su un rapporto, anche se preesistente alla decisione, il rap- porto stesso deve considerarsi ancora aperto. Pertanto, quando é pendente un gíudizio, anche se per altri motivi, la pronuncia della Corte spiega in pieno la sua efficacia anche rispetto al rapporto dedotto in giudizio ed è irrilevante che non sia stato proposto uno specifico motivo di impugnativa concernente la illegittimità comunitaria delle disposizioni in questione. In altri termini, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il giudice non può più fare applicazione delle norme dichiarate contrastanti con l'ordinamento comunitario; posto, pertanto, che é indubitabile che, per risolvere la presente controversia in favore della A.C. Crevalcore proprio di tali norme dovrebbe farsi applicazione, la pretesa fatta valere dalla Società è rimasta priva di fondamento normativo e deve quindi essere respinta. Per questi motivi, la C. A. F., riuniti agli appelli come in epigrafe proposti dall'Ascoli Calcio 1898 di Ascoli Piceno e dal calciatore Alessandro Furlanetto, li accoglie e, per I'effetto, rigetta l'istanza avanzata daII'A.C. Crevalcore avente ad oggetto l'índennítà di preparazione e promozione riferita al calciatore Furlanetto Alessandro. Ordina restituirsi le tasse versate.
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