F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 APPELLO DELL’EMPOLI F.C. AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA IN ORDINE ALL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PELOSI CLAUDIO (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 1/D – Riunione del 3.7.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 APPELLO DELL'EMPOLI F.C. AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA IN ORDINE ALL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATORE PELOSI CLAUDIO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 1/D - Riunione del 3.7.1996) Con atto 15.3.1994 I'Empoli Football Club S.p.A. chiedeva alla Commissione Vertenze Economiche I'annullamento della decisione con cui I'Ufficio del Lavoro aveva, il 2 marzo precedente, dichiarato che essa doveva al Calcio Catania S.p.A. la somma di lire. 329.000.000 per il tesseramento del calciatore Pelosi Claudio, e ciò sia perché il tesseramento era avvenuto in un momento in cui era efficace il provvedimento di revoca delI'affiliazione del Calcio Catania S.p.A., sja perché il contratto era stato stipulato sul presupposto che il calciatore non fosse "portatore di parametro". L'adita Commissione con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 1/D - Riunione del 3.7.1996, respingeva il.reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello I' Empoli Football Club S.p.A., reiterando la propria richiesta anche alla lune delle variazioni normative che hanno fatto seguito alla c.d. "sentenza Bosman". Nelle more della decisione del reclamo a questa Commissione sono verificate profonde modificazioni nell'assetto normativo relativo all' istituto dèlla indennità di preparazione e promozione, determinate, in particolare, dalla emanazione della sentenza c.d. Bosman della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; pronunciata in data 15 dicembre 1995, concernente I'interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957; dalla emanazione del D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (reiterato con D.L. 22 luglio 1996, n. 383 e, da ultimo, con D.L. 20 settembre 1996, n. 485), recente disposizioni urgenti per le società professionistiche, che ha eliminato la facoltà ( prevista dall'art; 6 della L. 23 marzo 1981, n. 91) di stabilire il versamento di una indennità di preparazione e promozione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto con un atleta professionista; dall'intervento del Consiglio Federale, che ha disposto l'abrogazione degli artt. 96 bis e 96 ter e la modifica degli artt. 97 e 98 delle N.O.I.F. In seguito a tali eventi il Presidente della Federazione ha chiesto alla Corte Federale una nuova pronuncia interpretativa in merito all'indennità di preparazione e promozione alla luce delle novità giurisprudenziali e legislative nonché delle riforme normative intervenute in materia. La Corte Federale, con pronuncia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 8/Cf pubblicato il 22 luglio 1996, ha affermato quanto segue: "II sistema normativo risultante dall'abrogazione degli art. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli artt. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione delta Corte di Giustizia delI'U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione e promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale I'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti". Nella situazione innanzi descritta, questa Commissione d'Appello Federale ritiene che il reclamo della Società Empoli FC. debba trovare accoglimento, in quanto la pretesa della società Calcio Catania presuppone I'applicabilità di disposizioni dell'ordinamento statale e di quello federale, le quali, al contrario, sono divenute inapplicabili, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo vanno richiamati i principi, costantemente e concordemente affermati dalla Corte di Giustizia dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa. In virtù di essi, le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, oltre ad essere operative negli Stati membri, ben possono contenere disposizioni idonee a produrre effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati. Ciò comporta che la precisazione e I'integrazione del significato normativo compiu. to attraverso una sentenza della Corte comunitaria hanno la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate, nel senso che le sentenze della Corte di Giustizia hanno una portata sostanzialmente normativa, erga omnes, che può incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti operanti all'interno dell'ordinamento italiano, previa disapplicazione delle norme interne contrastanti (Corte Cost. 11 luglio 1989, n. 389). Il compito di far prevalere il diritto comunitario direttamente applicabile sulle norme interne, sia anteriori che posteriori, spetta all'operatore giuridico ed al giudice nazionale, i quali, pertanto, sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario (Corte Cost. 5 giugno 1984, n. 170 e numerose altre successive). Da tali principi consegue che, avendo la Corte di Giustizia ravvisato il contrasto tra le disposizioni che prevedono il pagamento dell'indennità di preparazione e promozione e I'art. 48 del Trattato CEE, le predette disposizioni - appartengano esse all'ordinamento statuale o all'ordinamento sportivo - non possono più trovare applicazione nello Stato italiano. Tale conclusione vale anche per la fattispecie oggetto della presente controversia, giacché - come è éspressamente affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia e ribadito dalla pronuncia della Corte Federale - al giudice nazionale, dalla data della sentenza della Corte di Giustizia, è inibita I'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, la cui inapplicabilità ha portata generale ed erga omnes. Si verifica, in sostanza, nella matèria in esame, una situazione analoga a quella dèrivante dalle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, a seguito della pubblicazione delle quali nessun giudice può applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima a rapporti controversi, ancorché sorti in tempo anteriore. E ciò vale sia rispetto al giudizio in cui la questione fu proposta che negli altri giudizi in cui la norma dichiarata incostituzionale potrebbe trovare applicazione. Come per le sentenze della Corte Costituzionale, anche nel caso delle sentenze della Corte di Giustizia Ia retroattività non è, tuttavia, senza limiti. La conciliazione tra il principio dell'efficacia retroattiva più ampia, tale da evitare che taluni rapporti - anche se anteriori e anche se già compiutamente definiti - siano regolati da una norma in contrasto con i principi costituzionali o comunitari, e l'esigenza di non privare di fondamento I'attività giuridica sviluppatesi sulla base della norma in questione, è starà realizzata con I'adozione del criterio della preservazione dei rapporti definitivamente conchiusi e della caducazione di quelli tuttora correnti. Restano, pertanto, fuori dall'ambito delle retroattività solo quei rapporti giuridici che sono insuscettibili di essere modificati per effetto della inapplicabilità delle norma viziata, e cioè quelli che siano stati definiti con una pronuncia ormai irretrattabile o che possano considerarsi in altro modo esauriti; dovunque sussiste, invece, la possibilità che il giudice si pronunci ancora su un rapporto, anche se presente alla decisione, il rapporto stesso deve considerarsi ancora aperto. Pertanto, quando è pendente un giudizio, anche se per altri motivi, la pronuncia della Corte spiega in pieno la sua efficacia anche rispetto al rapporto dedotto in giudizio ed è irrilevante che non sia stato proposto uno specifico motivo di impugnativa concernente la illegittimità comunitaria delle disposizioni in questione. In altri termini, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il. giudice non può più fare applicazione delle norme dichiarate contrastanti con I'ordinamento comunitario. Considerato pertanto che, per poter confermare I'inpugnata delibera; proprio di tali regole dovrebbe farsi appliclaione, ben puó dirsi che la pretesa economica del Calcio Catania S.p.A. sia rimasta priva di fondamento normativo. L'appello dell'Empoli FC. va quindi accolto don la conseguente declatoria che nulla è dovuto al Calcio Catania per il tesseramento del calciatore Pelosi Claudio. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'Empoli FC. di. Empoli (Firenze), in riforma dell'impugnata delibera, dichiara che nulla è dovuto al Calcio Catania a titolo di indenità di preparazione e promozione a seguito del tesseramento del calciatore Pelosi Claudio. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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