F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA CASERTANA F.C. AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL TARANTO CALCIO 1906 IN ORDINE ALL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE SPARACIO ANTONIO (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 41/C Riunione del 20.6.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 13 Marzo 1997
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA CASERTANA F.C. AVVERSO DECISIONI A
SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL TARANTO CALCIO 1906 IN ORDINE
ALL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RIFERITA AL
CALCIATORE SPARACIO ANTONIO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C Riunione del
20.6.1996)
Con decisione adottata nella seduta del 20.6.1996 (Com. Uff. n. 41/C), questa C.A.F accoglieva il
reclamo proposto dalla società Taranto avverso la delibera della Commissione Vertenze
Economiche, concernente I'indennità di preparazione relativa al calciatore Antonio Sparacio,
disponendo che per il calcolo corrispondente fosse applicato il coefficiente 3 (e non 4, 5, come
disposto nella pronuncia impugnata) della tabella B connessa all'art. 99 N.O.I.F..
Ricorre per revocazione la Casertana F.C. - controparte nella controversia economica - sostenendo
che questa Commissione era incorsa in errore di fatto, in quanto il coefficiente di cui sopra doveva
applicarsi ai calciatori ultraventiduenni, mentre lo Sparacio, all'atto della sottoscrizione del primo
contratto da professionista (18.8.1995), non aveva ancora superato tale soglia.
Resiste con deduzioni scritte il Taranto Calcio 1906, il quale rileva che I'eventuale errore
denunciato da controparte non atterrebbe al fatto, ma alla interpretazione della norma e cioè al
diritto, essendo in tal modo sottratto al regime della revocazione, disciplinato dell'art. 28 C.G.S..
II ricorso è indubbiamente fondato, ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi di revocazione disciplinata
dell'art. 28 comma 1 lett. e) C.G.S.; infatti questa Commissione, nelI'individuare il presupposto per
I'applicazione del coefficiente di cui alla tabella sopra citata - ovvero il computo dell'età, per mero
errore di calcolo (e quindi, non per una valutazione di diritto, ma per inesatto riferimento fattuale)
ha considerato il compimento del 21° anziché del 22° anno di età, cui il coefficiente 3 (assegnato
con delibera oggetto di revocazione) si riferisce.
Appare invece chiaro, proprio alla stregua dei riferimenti cronologici contenuti nella precedente
decisione di questa C.A.F. (la data di nascita del calciatore e quella della prima sottoscrizione di un
contratto professionistico), che nella specie è applicabile il coefficiente 4,5.
La richiesta di revocazione va accolta in tali limiti, revocandosi la decisione impugnata quanto alla
individuazione del coefficiente di calcolo di cui alla tabella annessa all'art. 99 N.O.I.F, come sopra
specificato.
Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento del ricorso per revocazione come in epigrafe proposto
dalla Casertana F.C. di Caserta, revoca I'impugnata delibera limitatamente all'indicazione del
coefficiente di cui alla "Tabella B" dell'ari. 99 N.O.I.F, stabilendolo in 4,5 anziché in 3. Ordina la
restituzione della tassa versata.
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