F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CATANIA CALCIO IN ORDINE ALL’INDENNITA’ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RELATIVA AL CALCIATORE DONDONI WALTER (Delibera della C.A.F. – Com.. Uff. n. 7/C – Riunione del 3.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. PERUGIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO
DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CATANIA CALCIO IN ORDINE ALL'INDENNITA' DI
PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RELATIVA AL CALCIATORE
DONDONI WALTER (Delibera della C.A.F. - Com.. Uff. n. 7/C - Riunione del 3.10.1996)
L'A.C. Perugia S.p.A. propone ricorso per revocazione avverso la delibera della Commissione
Vertenze Economiche, divenuta inappellabile a seguito della declaratoria di improcedibilità della
relativa impugnazione da parte di questa C.A.F. per mancato rispetto dei termini. Con la suddetta
delibera la C.V.E. respingeva il reclamo dall'A.C. Perugia avverso il provvedimento col quale
l'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. aveva quantificato in lire 303.000.000 l'indennità di preparazione
e promozione spettante alla società Catania CaIcio in relazione al tesseramento da parte della
reclamante del calciatore Dondoni Walter per la stagione sportiva 1993/94.
Adduce I'A.C. Perugia che, successivamente alla decisione ora impugnata, la Corte Federale
emetteva pronuncia interpretativa delle norme delle N.O.I.F. in materia, riferendosi al quadro
normativo profondamente innovato dalla c.d. "sentenza Bosman" della Corte di Giustizia, e sostiene
che tale pronuncia, appunto, costituisca "elemento nuovo in fatto e in diritto" tale da comportare la
revocazione della statuizione della C.V.E. (art.28 lettera d/ C.G.S.).
II ricorso è inammissibile.
Ed invero allorquando il Legislatore federale parla di "fatto decisivo" che l'Organo disciplinare
autore della decisione divenuta inappèllabile non ha esaminato per non avario potuto conoscere,
intende ovviamente riferirsi ad un elemento o ad una circostanza di particolare significato
probatorio che attenga al merito del giudizio e che abbia il carattere della novità, si da costituire, nel
quadro delle risultanze a suo tempo acquisite, un quid pluris, e non già ad una successiva diversa
applicazione giurisprudenziale o normativa della regola applicata, non potendo portarsi di
retroattività dl una norma interpretativa con riferimento ad un giudicato formatosi sotto l'impero
della norma precedente (cfr. C.A.F. Com. Uff. n. 4/C - 24.7.1984 - recl. Hellas Verona S.p.A.).
La prospettata tesi non coincide quindi con le previsioni contenute nell'att. 28 citato.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il decorso per revocazione come sopra proposto
dell'A.C. Perugia di Perugia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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