F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. FLUMINI QUARTU AVVERSO DECISIONI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE SINI GIOVANNA (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 30/C – Riunione dell’ 8.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. FLUMINI QUARTU AVVERSO DECISIONI
IN ORDINE AL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE SINI GIOVANNA (Delibera della
C.A.F. - Com. Uff. n. 30/C - Riunione dell' 8.5.1997)
La Signora Pes Annamaria, Presidente della Polisportiva Flumini di Quartu, ha proposto istanza per
revocazione avverso la decisione di questa Commissione d'Appello Federale, di cui al Com. Uff. n.
30/C - Riunione dell'8.5.1997, con la quale è stato accolto l'appello da essa proposto avverso la
decisone della Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 12/D, in data 9 novembre 1996,
ed ha ripristinato il tesseramento della calciatrice Sini Giovanna à favore di essa società, con
decorrenza dal 3 settembre 1993 e scadenza al 30 giugno 1997.
Ha esposto che questa Commissione è incorsa nell'errore materiale, perché, pur avendo ritenuto
valida la richiesta di tesseramento del 10 luglio 1995, ha disposto la scadenza del contratto
inspiegabilmente al 30 giugno 1997.
E' opportuno premettere ché l'errore di fatto rescindente ricorre solo quando la decisione è dipesa da
una metà svista, quale falsa rappresentazione della realtà acquisita al processo, e si verifica quando
a base del convincimento è posto un fatto come vedo ed esistente, mentre la verità e l'esistenza deve
essere esclusa o viceversa venga negato un fatto che è invece presente processualmente.
Tale falsa percezione della realtà processuale non sussiste nel caso in esame.
La motivazione della decisione, di cui richiede la revocazione, contrariamente a quanto assume la
società ricorrente, è imperniata sulla falsità della firma della calciatrice Sini Giovanna apposta sulla
richiesta di tesseramento n. 254047 datata 12 luglio 1995, ma rimaneva in vita il tesseramento n.
198703, in data 3 settembre 1993, la cui scadenza era fissata al 30 giugno 1997.
In base a tale argomentazione questa Commissione, mentre da un lato ha ribadito il convincimento
della nullità del tesseramento del 12 luglio 1995, dall'altro ha dovuto confermare che era pur sempre
valido il precedente tesseramento della Sini in favore della Pol. Flumini Ouartu.
Non vi è stata, pertanto, alcuna svista o falsa rappresentazione processuale e di conseguenza l'errore
di fatto non sussiste.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto
dalla Pol. Flumini Ouartu di Ouadu S. Elena (Cagliari) e dispone l'incameramento della tassa
versata.
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