F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997 APPELLO DELLA POL. ORATORIO AURORA OMBRIANO AVVERSO LA CONCESSIONE, A NORMA DELL’ART. 109 COMMA 2 N.O.I.F. DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ AL CALCIATORE BRUGNA DARIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D – Riunioni nel 29/30.9.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997
APPELLO DELLA POL. ORATORIO AURORA OMBRIANO AVVERSO LA
CONCESSIONE, A NORMA DELL'ART. 109 COMMA 2 N.O.I.F. DELLO SVINCOLO
D'AUTORITA' AL CALCIATORE BRUGNA DARIO (Delibera della Commissione Tesseramenti
- Com. Uff. n. 5/D - Riunioni nel 29/30.9.1997)
Con decisione dell'1.7.1997, il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti
respingeva l'istanza presentata dal calciatore Dario Brugna, al fine di ottenere lo svincolo d'autorità,
ex art.109 N.O.I.F., per inattività nei confronti della Pol. Oratorio Aurora Ombriano, avendo
rilevato che il medesimo non vi aveva allegato la ricevuta della raccomandata da inoltrarsi alla
società di appartenenza.
Tale decisione era reclamata dal Brugna dinanzi alla Commissione Tesseramenti, la quale, con
delibera pubblicata nel C.U. n.5/D - Riunione del 29/30.9.1997, preso atto che la irregolarità
formale rilevata dal Comitato Regionale era stata sanata dal calciatore (mediante allegazione della
ricevuta) e che la controparte non si era mai formalmente opposta alle richieste avanzate dal
medesimo, disponeva lo svincolo d'autorità, ai sensi dell'art.109 sopra citato.
Avverso tale delibera si appella ora a questa Commissione la società interessata, facendo rilevare
che il Brugna aveva disatteso il disposto del comma 2 della norma in questione e che niente essa
aveva da controdedurre, essendo stata respinta dal Comitato Regionale la richiesta di svincolo. Mai,
in ogni caso, aveva prestato adesione alla medesima.
Chiede, pertanto, l'annullamento della delibera impugnata. L'appello è infondato.
E' vero che il 2° comma dall'art. 109 impone l'allegazione alla richiesta di svincolo inviata al
Comitato della ricevuta della raccomandata indirizzata alla controparte, ma l'omessa allegazione,
ove non sia conseguenza del mancato invio della raccomandata, non costituisce ragione di rigetto
della richiesta, potendosi e dovendosi, in tal caso, chiederne la successiva consegna all'interessato.
Bene, quindi, la decisione della Commissione Tesseramenti ha valutato tale situazione dal punto di
vista formale.
E bene ha deciso nel merito, rilevando come la società appellante, che effettivamente aveva ricevuto
copia della richiesta di svincolo e non si era opposta, nulla aveva obiettato al riguardo, prestando in
tal modo adesione alla richiesta stessa. Nè ha alcun valore l'argomento oggi svolto, per il quale la
società non aveva interesse a replicare, visto il rigetto dell'istanza del Brugna; questo, infatti, è
accaduto dopo la presentazione, come è ovvio, e la società, per manifestare la sua contrarietà,
avrebbe dovuto svolgere le proprie ragioni dinanzi al Comitato Regionale non potendo
evidentemente sapere in anticipo quale sarebbe stato l'esito del procedimento in quella sede. Se ciò
non bastasse, deve poi rilevarsi che neppure dinanzi alla Commissione Tesseramenti l'attuale
appellante si è opposta, per cui si è verificato l'effetto adesivo previsto dal comma 5 dall'art. 109
N.O.I.F..
L'appello deve dunque essere rigettato, con incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Oratorio Aurora
Ombriano di Ombriano (Cremona) e dispone l'incameramento della relativa tassa.lcio Femminile
dai primi giudici.
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