F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 APPELLO DELLA S.S. IPERZOLA PONTERONCARIALE S.R.L. AVVERSO LA CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RAMACCIOTTI CLAUDIO PER L’A.S. LIVORNO CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D – Riunioni del 26/27.9.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997
APPELLO DELLA S.S. IPERZOLA PONTERONCARIALE S.R.L. AVVERSO LA
CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RAMACCIOTTI CLAUDIO PER
L'A.S. LIVORNO CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D -
Riunioni del 26/27.9.1997)
Con atto 28.8.1997 la S.S. Iperzola Ponteroncariale richiedeva l'annullamento del tesseramento del
calciatore Ramacciotti Claudio in favore dell'A.S. Livorno.
La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 8/D - Riunioni del
26/27.9.1997, respingeva il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la S.S. Iperzola
Ponteroncariale reiterando la propria istanza.
Osserva la C.A.F. che al termine della stagione 1996/97 essendo stata la S.S. Iperzola
Ponteroncariale retrocessa dalla Serie C/2 al Campionato Nazionale Dilettanti, il calciatore
Ramacciotti Claudio, ad essa legato con un contratto triennale e temporaneamente ceduto all'A.S.
Livorno, stipulava, in data 11.7.1997, contratto definitivo con questa società. Sennonché, a seguito
di procedimento disciplinare, I'U.S. Massese, con decisione di questa C.A.F. del 29.7.1997, veniva
retrocessa all'ottimo posto della Gassifica del girone della S.S. Iperzola e, conseguentemente, questa
veniva riammessa in C/2.
Sostiene l'appellante che l'unica classifica valida sarebbe quella risultante dalla decisione della
C.A.F. e che la sua riammissione in Serte C/2 avrebbe l'effetto di annullare l'accordo raggiunto dal
Ramacciotti con I'A.S. Livorno.
La tesi non ha fondamento. Ed invero la fattispecie trova la sua regolamentazione nell'art. 117
comma 9 N.O.I.F. che prevede, nel caso di retrocessione di una società di Serie C/2 nel Campionato
Nazionale Dilettanti, la possibilità, per i calcatori di appartenenza, di stipulare contratti per altre
società professionistiche, e nell'appendice alle N.O.I.F. che, nel dettare "disposizioni applicative
concernenti le società retrocesse per classifica al settore dilettantistico e riammesse d'autorità in
Serie C/2", fa salvi tutti gli atti compiuti medio tempore dalle società interessate. La opportunità di
equiparare il caso che occupa a quelli di "ripescaggio" è giustificata, sì come è ben detto
nell'impugnata decisione, da ragioni di certezza dei rapporti tra società e calciatori in dipendenza
dello status posseduto al momento della contrattazione, analogamente sussistenti e parimenti
meritevoli di tutela.
L'appello deve essere quindi respinto per la sua infondatezza.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Iperzola
Ponteroncariale di Zola Predosa (Bologna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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