F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 APPELLO DELL’A.S. PRO CISTERNA AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITA’ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FREGUGLIA ALESSIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D – Riunioni del 5/6.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 APPELLO DELL'A.S. PRO CISTERNA AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FREGUGLIA ALESSIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 5/6.12.1997) L'A.S. Pro Cisterna ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la décisione della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17/D - Riunioni del 5/6.12.1997, con la quale è stato annullato il tesseramento del calciatore minorenne Alessio Freguglia per violazione dall'art. 39 comma e) N.O.I.F., perché la firma della madre del calciatore, apposta sul modulo di richiesta di tesseramento n. 150417 in favore della suddetta società, è falsa. La reclamante ha motivato che il modulo di tesseramento è stato regolarmente firmato in sede dal calciatore e dal padre, il quale si è riservato di farlo firmare dalla moglie, riconsegnandolo con la firma, a suo dire, di costei e contesta il fatto che la madre del calciatore solo dopo 14 mesi sì è ricordata di chiederne l'annullamento. Osserva il Collegio che la società non contesta l'apocrifa della firma in esame e ne attribuisce la falsificazione al padre del calciatore. E' evidente, quindi, che non sussistono dubbi sulla legittimità dell'annullamento operato dalla Commissione Tesseramenti ed a nulla vale assumere che solo dopo 14 mesi è stata sollevata la questione. II tesseramento del minore comporta un vincolo limitativo della libertà di costui e, pertanto, è un atto di particolare importanza per le conseguenze che comporta e ciò rende necessario il comune accordo dei genitori. La falsità della firma sul modulo di richiesta di tesseramento non può di conseguenza produrre alcun effetto giuridico, perché equivale alla mancata apposizione e, come tale, esclude che sia stata espressa anche la volontà di uno dei due genitori. In seguito al rigetto del reclamo la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Pro Cisterna di Cisterna di Latina (Latina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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