F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 APPELLO DEL CALCIATORE LAZZARI MARCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO DALLA S.S. BRUNICO, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 19.2.1998) .

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 APPELLO DEL CALCIATORE LAZZARI MARCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO DALLA S.S. BRUNICO, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 19.2.1998) . Con atto del 6.10.1997 il calciatore Lazzari Marco avanzava richiesta di svincolo, ai sensi dall'art. 111 N.O.I.F., dalla società S.S.V. Brunito perché, a far data dal 1° ottobre 1996, aveva trasferito la propria residenza dal Comune di Brunico (Bolzano) a quello di Grumello del Monte (Bergamo). La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D - riunione del 19.2.1998, confermava il vincolo del calciatore per la società Brunico. Avverso tale decisione ha proposto appello Lazzari Marco, reiterando la propria richiesta. L'appello è infondato. Ed invero, a sostegno della propria richiesta, il calciatore ha esibito un certificato di residenza del Comune di Grumello del Monte e, solo nella presente sede, una documentazione attestante eventuale futura sistemazione di lavoro, quale apprendista, in quel Comune, nonché una generica dichiarazione giurata di una sua parente, che nulla provano circa l'effettività del trasferimento, atteso che, agli effetti dello svincolo, il cambiamento di residenza del calciatore deve essere inteso in senso sostanziale e non soltanto anagrafico. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Lazzari Marco e dispone l'incameramento della tassa versata.
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