F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 APPELLO DELLA A. POL. OLIMPIA 2004 AVVERSO DECISONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DO ROSARIO SANTOS GELSON JAIME (Delibera della Commissione Tesseramenti-Com. Uff. n.32/D -Riunione dell’ 8.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 APPELLO DELLA A. POL. OLIMPIA 2004 AVVERSO DECISONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DO ROSARIO SANTOS GELSON JAIME (Delibera della Commissione Tesseramenti-Com. Uff. n.32/D -Riunione dell' 8.5.1998) II Comitato Regionale Lazio, con atto del 30.3.1998, ha richiesto alla Commissione Tesseramenti il giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Do Rosario Santos Gelson Jaime, nato il 1° agosto 1979 a Sao Vincente, Isola di Capo Verde. Tale richiesta è stata formulata in esito al reclamo della società U.S. Spes Montesacro avverso il risultato della gara disputata il 7.3.1998 contro il, G.S. Alessandrino, alla quale aveva partecipato il suddetto calciatore pur risultando tesserato per la A.P. Olimpia 2004. La suddetta Commissione, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 32/D - Riunione dell'8 maggio 1998, ha ritenuto valido il tesseramento del predetto calciatore in favore del G.S. Alessandrino ed ha dichiarato la nullità di quello in favore dell'A.P. Olimpia 2004. Tale decisione è conseguenziale all'accertamento che la richiesta di tesseramento n. 0014094 in data 10 ottobre 1995 in favore dell'A.P. Olimpia 2004, quale giovane dilettante di cittadinanza italiana, è stata ottenuta mediante false dichiarazioni in ordine al nome del calciatore, Gelson Santos in luogo di Do Rosario Santos Gelson Jaime, ed alla cittadinanza, indicata come italiana e non capoverdiana che, se esattamente indicati, ne avrebbero consentito il tesseramento solo dopo aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione del Presidente Federale. Le generalità e lo status del calciatore (non professionista di nazionalità straniera) sono state invece esattamente indicate nella richiesta di tesseramento n. 232984 per il G.S. Alessandrino, il quale ha regolarmente richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione del Presidente Federale nel rispetto della norma di cui all'att. 40 punto 6 N.O.I.F.. Avverso tale delibera la società A.P. Olimpia 2004 ha inoltrato appello a questa C.A.F. ed ha dedotto che la richiesta di tesseramento del suddetto calciatore era stata compilata sulla scorta dei dati forniti dallo stesso e convalidati dagli esercenti la patria potestà in quanto all'epoca egli era minorenne ed era sprovvisto di carta di identità. Ha chiesto, pertanto, di annullare la decisione impugnata stante la buona fede della società, indotta in errore dal calciatore. Rileva, innanzitutto, la C.A.F. che giammai l'invocata buona fede della società può indurre la Commissione Tesseramenti a dichiarare la validità di un tesseramento al di fuori dell'accertamento della conformità alle norme regolamentari. Da siffatta argomentazione deriva che trattasi di un accertamento obiettivo e l'elemento psicologico non può influenzare la valutazione circa l'invalidità o meno dell'atto, nel quale si sostanzia il tesseramento. A maggior ragione, il dolo in ordine alla falsità del documento è estraneo alla istruttoria ed il suo accertamento va eseguito in altra opportuna sede. Nel , caso in esame, la società reclamante non disconosce il falso commesso nella redazione del documento per ottenere il tesseramento del calciatore e questa C.A.F. non può se non confermare la decisione impugnata. La tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla A. Pol. Olimpia 2004 di Roma ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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