F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 APPELLO DELL’A.C.P. REAL MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MONREALE/ATLETICO STELLA D’ORIENTE DEL 2.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 21/Disc. del 6.3.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 APPELLO DELL'A.C.P. REAL MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MONREALE/ATLETICO STELLA D'ORIENTE DEL 2.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 21/Disc. del 6.3.1997) All'esito della gara Real Monreale/Atletico Stella d'Oriente, disputata il 2.2.1997 nell'ambito del Campionato di 2à Categoria .del Comitato Regionale Sicilia, I'A.C. Real Monreale proponeva reclamo avverso la posizione del calciatore Colombo Vincenzo, impiegato nell'occasione dalla squadra avversaria. La competente..Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21/Disc. del 6 marzo 1997, accoglieva il reclamo per la parte relativa alla posizione del calciatore, che sospendeva da ogni attività, e rimetteva gli atti al Comitato per quanto di competenza. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale t'A.C. Real Monreale, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Ed invero, si come é stato ribadito dalla Commissione Tesseramenti, richiesta da questa C.A.F. del relativo giudizio di competenza, il calciatore Colombo, già tesserato per la società Junior Club, non poteva essere posto in lista di svincolo dalla, precedente società in quanto aveva preso parte a gare della stagione 1996/97, ma l'utilizzazione fattane dall'Atletico Stella d'Oriente nella partita suindicata non può essere sanzionata con l'invocata punizione sportiva, avendo quella società ottenuto regolate tesseramento (ora annullato dalla Commissione Tesseramenti) del calciatore. II caso infatti rientra bella previsione dell'art.7 n. 8 del.Codice di Giustizia Sportiva, sicché bene la Commissione Disciplinare ha rimesso gli atti al Comitato Regionale competente. II rigetto del reclamo comporta l'incameramento délla relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal I'A.C.P. Real Monreale di Palermo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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