F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 APPELLO DELL’U.S. TEMPIO AVVERSO IL CAMBIAMENTO DI STATUS DEL CALCIATORE FOIS DANIELE DA “GIOVANE DI SERIE” A “PROFESSIONISTA” DISPOSTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 30/D Riunione del 24.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 APPELLO DELL'U.S. TEMPIO AVVERSO IL CAMBIAMENTO DI STATUS DEL CALCIATORE FOIS DANIELE DA "GIOVANE DI SERIE" A "PROFESSIONISTA" DISPOSTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D Riunione del 24.4.1998) Con atto del 23.3.1998 Ia Lega Professionisti serie C richiedeva alla Commissione Tesseramenti giudizio in ordine alla istanza del calciatore Fois Daniele diretta ad ottenere il cambio di status da Giovane di Serie a Professionista, a norma dell'art. 33 comma 3 N.O.I.F. L'adita Commissione, con delibera pubblicata suI Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998, disponeva il cambiamento di status richiesto. Avverso tale decisione ha proposto appello l'U.S. Tempio, obbligata alla stipulazione del nuovo contratto economico, contestando il diritto del calciatore alla nuova qualifica. II gravame non ha fondamento. Ed invero l'art. 33 comma 3 N.O.I.F prevede che il calciatore "Giovane di Serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "Professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato quando abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2. Nel caso che occupa il Fois, nella stagione 1997/98 del Campionato di Serie C/2, ha avuto otto presenze con la Polisportiva Torres e nove con l'U.S. Tempio, dove attualmente milita. Poco rileva che le partecipazioni del calciatore sono state rese in squadre diverse; è vero infatti che la possibilità di cambiare squadra nel corso della stagione è frutto di normativa successiva all'entrata in vigore del citato art. 33, ma è altrettanto vero che, all'esito di tale nuova normativa. l'art. 33 non è stato modificato, di tal che l'intervenuto cambio squadra non intacca il diritto comunque conseguito. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello dall'U.S. Tempio di Tempio Pausania (Sassari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it