F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 APPELLO DELL’A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO L’ANNULLA- MENTO DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DI CALCIATORI DIVERSI DALLA POL. CAMPOBELLO AD ESSA RECLAMATE (Delibera della Com- missione Tesseramenti – Com. Uff. n. 30/D – Riunione del 24.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 APPELLO DELL'A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO L'ANNULLA- MENTO DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DI CALCIATORI DIVERSI DALLA POL. CAMPOBELLO AD ESSA RECLAMATE (Delibera della Com- missione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998) Con reclamo spedito con raccomandata in data 27.7.1998 l'A.S. 2000 Campobello Calcio ha impugnato la decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998, con la quale erano state annullate le liste inerenti il trasferimento di 7 calciatori della Pol. Campobello ad essa società reclamante, perché era rimasta accertata la falsità della firma del Presidente protempore. Questa Commissione rileva di avere già esaminato e deciso in data 23.7.1998 altro reclamo della stessa società, proposto il 23.6.1998 avverso il medesimo deliberato della Commissione Tesseramenti con contenuto e motivazioni identiche, dichiarato inammissibile per omesso invio della copia dei motivi alle controparti. L'attuale reclamo costituisce una ripetizione di quello precedente ed è intervenuto subito dopo la decisione di questa Commissione. Non può, d'altra parte, esso essere ritenuto ricorso per revocazione, sia perché è stato esplicitamente indicato che oggetto dell'impugnazione è la decisione suddetta della Commissione Tesseramenti, sia perché non è stata proposta motivazione a sostegno dell'azione revocatoria. D'altra parte, la società reclamante non ha rimesso copia dei motivi a tutte le controparti, società e calciatori sottoscrittori delle rispettive liste di trasferimento. Per i suesposti motivi,la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia alle controparti, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. 2000 Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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