F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 APPELLO DELL’A.S. PRO CISTERNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VESPA ENZO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 91D – Riunione dell’8.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 APPELLO DELL'A.S. PRO CISTERNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VESPA ENZO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 91D - Riunione dell'8.10.1998) La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9/D - Riunione dell'8 ottobre 1998, ha annullato il tesseramento del calciatore Vespa Enzo, sottoscritto in favore dell'A.S. Pro Cisterna, di cui alla richiesta n. 108162, perché ha ritenuto che la firma ivi apposta in calce dalla madre del minore era apocrifa. Avverso tale decisione ha proposto reclamo l'A.S. Pro Cisterna, la quale ha motivato che il calciatore ha regolarmente preso parte all'attività agonistica della società nella stagione calcistica 1997/98 e che il modulo di richiesta del tesseramento era stato consegnato al padre per il compimento dei necessari adempimenti e che questi lo aveva consegnato completo con la firma della madre del minore. La irregolarità, pertanto, andava ricercata unicamente tra i familiari di quest'ultimo e la società non poteva essere tacciata di negligenza. II reclamo è infondato e va respinto. Premesso che la società reclamante non ha contestato la falsità della firma della madre del calciatore, va osservato che l'art. 39 N.O.I.F. nel fare riferimento alla "potestà genitoriale" comporta un vincolo limitativo all'assunzione di obbligazioni di carattere generale del minore e, quindi, è necessario il consenso congiunto di entrambi i genitori per la scelta dell'indirizzo sportivo e della società cui il minore intende appartenere. La disposizione in esame è stata integrata dalla Circolare della FI.G.C. del novembre 1998, che ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale, avendo impartito disposizioni sull'obbligatorietà delle firme di entrambi i genitori. La falsità della firma di uno di costoro è equiparata alla mancanza della sua volontà e di conseguenza come non apposta. A nulla rileva poi eccepire in questa sede la buona fede della società, come è stato opposto dalla reclamante perché al giudice del tesseramento è demandato il compito di accertare la regolarità formale dell'atto. Essa potrà essere addotta, per essere valutata positivamente o negativamente, in sede di giudizio disciplinare cui sarà sottoposta la società a seguito del deferimento da parte della Commissione Tesseramenti. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Pro Cisterna di Cisterna di Latina e dispone l'incameramento della tassa versata.
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