F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO DECISIONI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CORSI MASSIMILIANO IN FAVORE DELLA FERMANA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D – Riunione del 4.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO DECISIONI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CORSI MASSIMILIANO IN FAVORE DELLA FERMANA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 4.12.1998) La Lega Professionisti Serie C, in data 28.10.1998, richiedeva alla Commissione Tesseramenti giudizio sulla posizione del calciatore Corsi Massimiliano, avendo quest' ultimo depositato, in data 17.9.1998, copia di accordo concluso con la società Fermana Calcio per la stagione 1998/99. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 4.12.1998, dichiarava valido il tesseramento del calciatore Corsi Massimiliano con la società Fermana Calcio S.p.A. a far data dal 19.7.1998; deferiva la società Suddetta per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il principio di lealtà e correttezza "sia per quanto riguarda il mancato tesseramento sia per gli atti compiuti successivamente mettendo peraltro fuori rosa il calciatore Corsi Massimiliano. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Fermana Calcio: adduce la reclamante che nel luglio 1998 il calciatore, non avendo società con la quale allenarsi, chiese ed ottenne di poter partecipare alla preparazione pre-campionato della Fermana, in attesa di poter trovare una sistemazione; che, finita quella preparazione, il Corsi chiese di stipulare un contratto al minimo di stipendio, che fu in effetti sottoscritto, privo di data e di decorrenza, in data 18.8.1998; che il calciatore dichiarava di essere svincolato, quando in effetti era ancora legato alla U.S. Vigor Senigallia; che nella prima decade del mese di settembre 1998 veniva comunicato informalmente al calciatore che non si poteva dar seguito al contratto per tale impedimento; che a quel punto il Corsi s'era servito della fotocopia dell'atto sottoscritto senza data, apponendovi falsamente quella del 19.7.1998, e depositandolo presso la Lega Professionisti Serie C. Osserva la C.A.F. che come è stato già rilevato in primo grado fu nella specie la società Fermana Calcio a non dare piena attuazione all'accordo, omettendone il deposito nei termini e nelle forme previsti dall'art. 113 delle N.O.I.F., trattandosi di passaggio di calciatore da una società dilettantistica ad un'altra professionistica, e che peraltro il comportamento tenuto da quella società (ammissione dell'atleta agli allenamenti, corresponsione degli emolumenti utilizzazione dello stesso in numerosi incontri nella fase di precampionato) testimonia e sulla non precarietà dell'intesa e sulla data del relativo atto, che appare essere verosimilmente quella che figura sulla copia depositata dal calciatore nel rituale termine di gg. 60 (Accordo Collettivo art. 3). L'accordo è quindi valido ed ha l'indicata decorrenza. L'impugnata decisione, in tali sensi motivata, appare pertanto incensurabile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (Ascoli Piceno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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