F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE, DA PARTE DELL’A.S. LIVORNO CALCIO, DEGLI INTERESSI LEGALI SULL’IMPORTO DELL’INDENNITA’ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE DOVUTA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI BIN RICKY (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 35/D · Riunione del 30.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE, DA PARTE DELL'A.S. LIVORNO CALCIO, DEGLI INTERESSI LEGALI SULL'IMPORTO DELL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE DOVUTA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI BIN RICKY (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 35/D · Riunione del 30.5.1998) Con reclamo del 28.3.1998 la società Calcio Catania adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dall'A.S. Livorno Calcio la complessiva somma di L. 196.759.167 a titolo di interessi legali e danno da svalutazione monetaria conseguenti al ritardato pagamento della indennità di preparazione dovuta ad essa A.S. Livorno Calcio a seguito del tesseramento, intervenuto il 16.8.1998, del calciatore Di Bin Ricky. Esponeva la reclamante che la suddetta indennità era stata certificata dal Comitato che presiede all'attività dell'Ufficio del Lavoro presso la F.I.G.C. in L. 342.000.000 con provvedimento in data 17.3.1995; che tale provvedimento era stato ritualmente impugnato dall'A.S. Livorno Calcio dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche, la quale con delibera del 12.12.1995 (Com. Uff. n. 16/D), aveva rigettato il reclamo; che anche tale delibera era stata impugnata dinanzi alla C.A.F., la quale a sua volta aveva rigettato il gravame con delibera del 20.6.1996 (Com. Uff. n. 41/C); che ancora essa A.S. Livorno Calcio aveva proposto ricorso per revocazione avverso tale ultima delibera, ricorso che la C.A.F. aveva tuttavia rigettato con decisione del 18.9.1997 (Com. Uff. n. 5/C). Esponeva altresì la reclamante che I'A.S. Livorno Calcio aveva versato la suddetta somma di L. 342.000.000, arrotondata a L. 340.000.000, in data 15.10.1997, senza tuttavia corrispondere gli interessi legali maturati a far tempo dall'agosto 1993, interessi che si assumevano dovuti ai sensi dall'art. 1282 Cod. Civ. nella misura stabilita dall'art. 1284 Cod. Civ., oltre alla svalutazione monetaria. Concludeva chiedendo pertanto la condanna della controparte al pagamento in suo favore di complessive L. 196.759.617. L'A.S. Livorno Calcio si opponeva alla richiesta. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35/D - Riunione del 30.5.1998, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha avanzato appello la Società Catania Calcio, reiterando le proprie richieste. Ricostituitosi il contraddittorio, l'A.S. Livorno Calcio si è opposta al gravame. Osserva la C.A.F. che, contrariamente a quanto affermato dalla Società Catania Calcio, il pagamento di L. 340.000.000 in suo favore non avvenne in data 15.10.1997. II giorno 30.9.1997 infatti le società interessate avevano già stilato un accordo transattivo, che contemplava l'accettazione della Società Calcio Catania, oltre che della dilazione rateale del pagamento fino al gennaio 1998, anche la riduzione del dovuto (da 342 a 340 milioni di lire), il tutto sotto la garanzia della Lega Professionisti Serie C. È chiaro che l'accordo, comportando la determinazione di un nuovo importo e la possibilità di un pagamento distanziato nel tempo, chiaramente escludeva (non contemplandolo affatto) l'aggravio degli interessi e della rivalutazione, che non possono essere più richiesti a seguito dell'intervenuta rinunzia. L'appello, che ripropone le difese di primo grado legittimamente disattese dalla Commissione Vertenze Economiche sulla scorta del contenuto transattivo dell'acclarato accordo, è quindi infondato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Calcio Catania di Catania ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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