F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO (L MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE, DA PARTE DELL’A.C. PERUGIA, DEGLI INTERESSI LEGALI SULL’IMPORTO DELL’INDENNITA’ DI PRE- PARAZIONE E PROMOZIONE DOVUTA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DONDONI WALTER (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 35/D – Riunione del 30.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO (L MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE, DA PARTE DELL'A.C. PERUGIA, DEGLI INTERESSI LEGALI SULL'IMPORTO DELL'INDENNITA' DI PRE- PARAZIONE E PROMOZIONE DOVUTA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DONDONI WALTER (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 35/D - Riunione del 30.5.1998) Con reclamo del 28.3.1998 la societ8 Calcio Catania adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dell'A.C. Perugia la complessiva somma di L. 171.790.252 a titolo di interessi legali e danno da svalutazione monetaria conseguenti al ritardato pagamento dell'indennità di preparazione e promozione dovuta da essa A.C. Perugia a seguito del tesseramento, intervenuto il 19.8.1993, del calciatore Dondoni Walter. Esponeva la reclamante che la indennità era stata certificata dall'Ufficio del Lavoro presso la F.I.G.C. in lire 303.000.000 con provvedimento in data 9.6.1994; che tale provvedimento era stato ritualmente impugnato dell'A.C. Perugia dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche la quale, con delibera del 29.3.1996 (Com. Uff. n. 24/D), aveva rigettato il reclamo; che anche tale delibera era stata impugnata dinanzi alla C.A.F. la quale aveva tuttavia dichiarato inammissibile il gravame con delibera del 3.10.1996; che ancora essa A.C. Perugia aveva proposto ricorso per revocazione avverso quest'ultima delibera, ricorso che la C.A.F. aveva tuttavia rigettato con decisione del 18.9.1997. Esponeva altresì la reclamante che I'A.C. Perugia aveva versato la suddetta somma di L. 303.000.000 in data 14.10.1997 senza tuttavia corrispondere gli interessi legali maturati, che si assumevano dovuti ai sensi dall'art. 1282 Cod. Civ. nella misura stabilita dall'art. 1284 Cod. Civ. a far tempo dall'agosto 1993 (epoca in cui era intervenuto il tesseramento del calciatore Dondoni), oltre alla svalutazione monetaria. Concludeva perento per la condanna dall'A.C. Perugia al pagamento in proprio favore della complessiva somma di L. 171.639.431, di cui L. 123.150.821 a titolo di interessi legali e L. 48.639.431 a titolo di rivalutazione monetaria. Resisteva I'A.C. Perugia, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa pretesa. L'adita Commissione. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n, 35/D - Riunione del 30.5.1998, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello la societ8 Calcio Catania, reiterando la richiesta di liquidazione degli interessi. Ricostituitosi il contraddittorio, l'A.C. Perugia si è opposto al gravame. La C.A.F. osserva in linea preliminare che il tema decidendum del giudizio di appello è limitato alla sola richiesta di interessi, non avendo la Società Calcio Catania riproposto quella di rivalutazione della somma liquidata in suo favore. Ciò posto, rileva che l'impugnata decisione appare esente da censure. Ed invero la Commissione Vertenze Economiche, con motivazione corretta, esclude che nella fattispecie possa parlarsi di interessi compensativi ex art. 1499 Cod. Civ., essendo l'istituto dell'indennità di preparazione e promozione diverso dal contratto tipico della compravendita, né di interessi ex art. 1282 Cod. Civ., difettando la liquidità del credito in data anteriore al 3.10.1996, data della decisione di questa C.A.F. che definiva nel merito la relativa controversia, e comunque per mancata richiesta degli stessi nell'ambito dello specifico giudizio destinato alla indicazione di quell' indennità, mancata richiesta che aveva determinato e delimitato la corrispondente statuizione, che ha finito col comprendere anche tale aspetto deducibile (giudicato esterno), con la conseguente inammissibilità dell'attuale istanza. Oppone l'appellante che, a mente dall'art. 23 comma 16 C.G.S., richiamato espressamente dell'art. 40 C.G.S., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche, bene avrebbe potuto quest'ultima procedere alla liquidazione degli interessi nell'ambito del presente giudizio, avente ad oggetto la sola corresponsione degli stessi. La censura non ha pregio. Ed infatti le indicate norme riconoscono alla Commissione Vertenze Economiche di poter procedere alla liquidazione degli interessi nell'ambito di una controversia concernente le certificazioni dell'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. di novella instaurazione, e non gi8 in giudizi, come quello presente, già definiti nel merito con delibera passata in giudicato. L'appello deve essere pertanto respinto, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Calcio Catania ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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