F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995– pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SPORT. STAGGIA SENESE AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN RELAZlONE ALLA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE MARINO VINCENZO DALLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Cam. Uff. n. 20/D- Riunioni del 10/11.3.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995– pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SPORT. STAGGIA SENESE AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN RELAZlONE ALLA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE MARINO VINCENZO DALLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Cam. Uff. n. 20/D- Riunioni del 10/11.3.1995) Con atto del 24.12.1994 i Signori Marino Stefano e Silvestrini Antonia, genitori del minore Vincenzo, chiedevano che venisse dichiarato nullo il trasferimento del figlio in favore della Sport. Staggia Senese, assumendo di non avere mai sottoscritto (ne loro ne' il minore) la lista di trasferimento a titolo temporaneo dall' A.S. Lucchese Libertas alla Sport. Staggia Senese: La Commissione Tesseramenti, con determinazione pubblicata nel C.U. art. 20/D Riunioni del 10/11 marzo 1995, dichiarava la nullità del trasferimento e deferiva entrambe le predette società ai competenti organi disciplinati, a norma dall'art. 1 punto 1 C.G.S.. Contro tale deferimento ricorre ora a questa C.A.F. la Sport. Staggio Senese la quale fa presente che prima che venisse proposto il reclamo da parte dai genitori del calciatore aveva gia provveduto a svincolarlo e che, quindi, il proprio comportamento non appare suscettibile di deferimento. L'appello si appalesa inammissibile. Invero il deferimento ha soltanto natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una situazione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione. È appena il caso di soggiungere che, dopo I' apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, la società qui ricorrente ben potrà svolgere in quella sede le argomentazioni oggi prospettate e qualora vengano irrogate sanzioni potrà naturalmente awalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile I' appello come sopra proposto dalla Sport. Staggio Senese di Staggia Senese (Siena) e dispone l' incameramento della tassa versata.
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