F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SASSUOLO CALCIO AVVERSO’LA MANCATA CONVALIDA DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DI GESÙ DOMENICO DALL’U.S. VIGNOLESE AD ESSA RECLAMANTE (Delibera delta Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n~ 13/D – Riunioni del 17/18.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SASSUOLO CALCIO AVVERSO'LA MANCATA CONVALIDA DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DI GESÙ DOMENICO DALL'U.S. VIGNOLESE AD ESSA RECLAMANTE (Delibera delta Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n~ 13/D - Riunioni del 17/18.11.1995) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13/D - Riunioni.del 17/1.8.11:1995.1° Commissione Tesseramenti, decidendo ín ordine dalla richiesta di giudizio avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, díchíarava la validità della lista n. 0117899 relativa al trasferimento del calcíatore Di Gesù Domenico dell'U.S. Vignolese all'A.C. Sassolese' San Giorgio, con decorrenza 20.9.1994; dichiarava inoltre la nullità della lista n. 0114393 relativa al trasferimento del calciatore Di Gesù Domenico dell'U.S. Vignolese all'U.S. Sassuolo Calcio; deferiva infine l'U.S. Sassuolo Calcio., alla Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dall'art. 1, punto 1, del Codice ai Giustizia Sportiva. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la U.S. Sassuolo Calcio, senza pero provvedere all'invio di copia dei motivi alla società controparte, in violazione dall'art. 23 n. 5 C.G.S. II gravame è pertanto inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte; in violazione dall'art. 23 n. 5 C.G:S., I'appello come sopra proposto dell'U.S. Sassuolo Calcio di Sassuolo (Modena) ed ordina I'incameramento della tassa versata.. .
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