F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO UELL’ U.S. CASTELFRETTESE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’ AUTORITA’ AL CALClATORE SARACINI LUCA, A NORMA DELLART. 109 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D – Riunioni del 22/23.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO UELL' U.S. CASTELFRETTESE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D' AUTORITA' AL CALClATORE SARACINI LUCA, A NORMA DELLART. 109 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995 la Commissione Tesseramenti dichiarava lo svincolo del calciatore Saracini Luca per inattività' dalla società U.S. Castelfrettese. Avverso tale decisione quest'ultima ha proposto appello dinanzi alla C.A.F chiedendo la conferma del tesseramento. II gravame è inammissibile, non risultando inviata, ex art. 23 n. 5 C.G.S., nei termini fissati, copia dei motivi di reclamo al calciatore controparte. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S., per. Messo invio nei termini fissati di copia dei motivi al calciatore controparte, I' appello come sopra proposto dalla U.S. Castelfrettese di Castelferretti (Ancona) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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