F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA CENTESE CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL FC. BOLOGNA 1909 IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BINI CHRISTIAN (Delíbera della C.V.E. Com. Uff. n. 9/D – Riunione del 13.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA CENTESE CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL FC. BOLOGNA 1909 IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BINI CHRISTIAN (Delíbera della C.V.E. Com. Uff. n. 9/D - Riunione del 13.10.1995) La Commissione Vertenze Economiche, con decísione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9/D - Riunione del 13 ottobre 1995, respinse il reclamo con il quale la Società Centese Calcio aveva chiesto la condanna del Bologna F.C. al pagamento della somma di L, 200.000.000 in relazione alla cessione del calciatore Bini Christian. Tale decisione e stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla Centese Calcio, la quale deduce che, se e vero che la compartecípazione relativa al calciatore era stata definita, attraverso il meccanismo del deposito delle buste chiuse, a favore del F.C. Bologna e che tale società aveva versato la somma di L. 50.000.000 indicata nella propría busta, tuttavia tale accordo doveva rítenersi."annullato", ai sensi di quanto chiarito nella nota del 7 ottobre 1993 della.F.I.G.C., perché la, Centese Calcio non faceva più parte della Lega Professionistí Serie C,.essendo retrocessa, alla fine della stagione sportiva 1993/94, al Campionato Nazionale Dilettanti. Si e costituíto ín giudizio il Bologna FC. che ha eccepito, in rito, che il reclamo non è stato notificato al calciatore e che esso appare tardivo, nel merito, che al momento della presentazione delle buste la Centese Calcío era ancora associata alla Lega Professionisti Seríe C. . Le eccezioni pregiudievoli della controparte sono infondate. . Invero, ritiene il Collegio che, nel caso de quo, il calciatore non debba essere considerato controparte essendo lo stesso del tutto estraneo alla controversia, il cui esito non e destinato a produrre nessuna conseguenza nei suoi confronti. . Il presente reclamo deve, poi considerarsi tempestivo in quanto, la decisione della C.V.E.risulta pervenuta alla società il 27 novembre 1995 (v. timbro postale sull'avviso di ricevimento) ed il reclamo risulta spedito il 4 dicembre 1995 e qunidi nei termini, posto che il settimo gíorno utile cadeva il 3 dicembre, domenica. Nel meríto il reclamo è infondato.. E incontestato che, nella stagione sportíva 1994/95, la Centese Calcio ha militato, a seguito di ripescaggio, in Serie C e, quindi nonostante la temporanea retrocessione disposta con il Comunicato Ufficiale n. 168/Cdel 30 giugno 1994, essa non ha in effetti mai perduto lo status di società professionistica, in quanto è stata tale sia nella stagione 1993/94 che in quella 1994/95.. . . . Consegue che non è applicabile, nella specie quanto disposto nella suindicata nota della F.I.G.C. e che quindi I'accordo di partecipazione con F.C. Bologna relativo al calciatore Bini era ed è rimasto perfettamente valido; sicchè leggittimamente ha dato luogo al meccanismo della definizione della conpartecipazione mediante offerta in busta chiusa. Ciò posto, poiché il F.C. Bologna ha adempiuto gli obblighi derivanti dall'apertura delle buste, null'altro Ia Centese Calcio ha diritto a pretendere, : . . Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sapra proposto alla Centese Calcio di Cento (Ferrera) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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