F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 C.U. n.29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. FULVIUS AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ AL CALCIATORE CIAVAGLIOLI MARCO, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 13/D-Riunioni del 17/18.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 C.U. n.29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. FULVIUS AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' AL CALCIATORE CIAVAGLIOLI MARCO, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 13/D-Riunioni del 17/18.11.1995) La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/D - Riunioni del 17/18 novembre 1995, ha disposto lo svincolo d'autorità del calciatore, minorenne, Ciavaglioli Marco dall' U.S. Fulvius di Valenza (Alessandria), ai sensi dall'art. 111 N.O.I.F., per cambio di residenza dell'intero nucleo familiare di questi da Alessandria a Civitella Roveto (L'Aquila). La suddetta società ha inoltrato appello a questa Commissione Federale avverso tale decisione; deducendo che il nucleo familiare del Ciavaglioli continua a risiedere di fatto in Valmadonna, essendo il padre dipendente delle Ferrovie dello Stato di Alessandria; deduce, inoltre, che il calciatore frequenta la scuola privala British Centre, sita in tale città. Ha chiesto pertanto I' annullamento della delibera impugnata. Successivamente, in data 8 marzo 1996, la società ha trasmesso copia del Com. Uff. n. 24 del Comitato Provinciale della F.I.G.C. di Alessandria, pubblicato in data 5 marzo 1996, nel quale è riportato il provvedimento disciplinare di inibizione inflitta al Sig. Ciavaglioli Tommaso, allenatore della squadra della Pol. Casalbagliano di Alessandria, a dimostrazione che questi, padre del calciatore, risiede in Alessandria. II calciatore ha controdedotto, con raccomandata in data 13 marzo 1996, opponendo che le affermazioni della società sono false, in quanto egli risiede effettivamente in Civitella Roveto (Aquila) è di ignorare I' esistenza della Scuola British Centre. Osserva preliminarmente il Collegio che il documento esibito dalla società reclamante in allegato alla nota 8.3.1996 è inammissibile in quanto, ai sensi della disposizione di cui all'art. 27 n. 4 C.G.S., avrebbe dovuto essere inviato, unitamente ai motivi di appello, alla controparte. Nel merito va rilevato che nessuna prova diretta delle proprie affermazioni è stata offerta dalla reclamante; pertanto esse costituiscono soltanto delle mere allegazioni difensive, mentre per contro il calciatore ha documentalmente provato, mediante l' esibizione del certificato anagrafico di residenza e dello Stato di Famiglia, di aver trasferito unitamente all' intero nucleo familiare la propria residenza nel Comune di Civitella Roveto (L'Aquila), sito in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella precedente (Alessandria). A seguito del rigetto del reclamo la tassa versata deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Fulvius di Valenza (Alessandria) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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