F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 C.U. n.29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE EBOLI EMILIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO D’ AUTORITA’ DALL’ A.C. CODOGNO, EX ART 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D · Riunioni del 22/23.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 C.U. n.29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE EBOLI EMILIO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO D' AUTORITA' DALL' A.C. CODOGNO, EX ART 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D · Riunioni del 22/23.9.1995) Con atto 19.7.1995 I' A.C. Cotogno impugnava presso la Commissione Tesseramenti lo svincolo di autorità concesso al calciatore Eboli Emilio dal Comitato Regionale Lombardia per inattività, ex art. 109. N.O.I.F., L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995, ripristinava il vincolo del calciatore a favore della reclamante.Avverso tale decisione ha proposto appello il calciatore Eboli Emilio, reiterando la propria richiesta. L'appello è fondato. Ed invero dalla documentazione in atti risulta che il tesserato è stato utilizzato in tre diverse occasioni in gare ufficiali per pochi minuti (nella gara Castellana/Codogno del 7. 5.1995 entrava al 44' del 2° tempo), mentre ha provveduto a respingere motivatamente le contestazioni delle assenze mossegli dalla società, invocando obiettive testimonianze sulla sua risposta alle altre convocazioni e sul suo mancato impiego. Essendo pertanto evidente che I' inattività sostanziale del calciatore nella stagione sportiva 1994/95 è attribuibile esclusivamente all' A.C. Codogno, la C.A.F. ritiene, in riforma dell'impugnata delibera, di dovere ripristinare il provvedimento di svincolo adottato dal Comitato Regionale Lombardia. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Eboli Emilio, annulla I' impugnata delibera, ripristinando il provvedimento di svincolo d' autorità dall' A.C. Codogno, a norma dall'art. 109 N.O.I.F. per inattività, già disposto dal competente Comitato Regionale Lombardia. Ordina la restituzione della tassa versata.
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