F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO L’ORDINANZA DELLA C.V.E. A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. SPEZIA IN ORDINE ALL’INDENNITA’ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART 98 N.O.I.F, RIFERITA AL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE (Delibera della C.V.E. – Com. Uff, n. 5/D – Riunione del 7.9. 1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C.R. MESSINA AVVERSO L'ORDINANZA DELLA C.V.E. A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. SPEZIA IN ORDINE ALL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART 98 N.O.I.F, RIFERITA AL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE (Delibera della C.V.E. - Com. Uff, n. 5/D - Riunione del 7.9. 1995) Con delibera assunta nella riunione del 16 febbraio 1995.questo Collegio riconosceva all'A.C.R. Messina il diritto all'indennità di preparazione e promozione, si sensi dall'art. 98 N.O.I.F., a seguito del tesseramento di calciatore Vecchio Giuseppe da parte dall'A.C. Spezia. Preso atto di tale decisione il competente Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. quantificava I'ammontare dell'indennità in Lit. 340.000.000. L'A.C. Spezia proponeva reclamo alla Commissione Vertenze Economiche e questa, con Ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7 settembre 1995, deliberava di sospendere il procedimento fino alla pronuncia dei competenti organi federali in precedenza ínvestiti in merito all'interpretazione dell'art. 98 comma 9 N.O.I.F. Contro tale provvedimento propone appello I'A.C.R. Messina eccependo I'inammissibilità del reclamo di controparte e I'illegittimità dell'Ordínanza di sospensione. In via preliminare si rileva che Ia C.A.F. e competente a giudicare in ultima istanza avverso le"`decísioni" delle varie Commissioni indícate nell'Art. 20 comma t C.G.S.. L'appello avanzato dall'A.C.R. Messina e diretto invece contro una"Ordinanza", che non ha natura decisoria e quindi bori può formare oggetto di impugnazione avanti questo Collegio. II gravame, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile, dal che discende I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile I'appello nome sopra proposto dalI'A.C.R. Messina lli Messina ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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