F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FIORENTINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C, VENEZIA 1907 IN ORDINE ALL’AMMONTARE DELL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART 98 COMMA 3 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE ZIRONELLI MAURO (Delibera della C.V.E. Com. Uff. n. 16/D – Riunione del 12.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C, VENEZIA 1907 IN ORDINE ALL'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART 98 COMMA 3 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE ZIRONELLI MAURO (Delibera della C.V.E. Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995, la Commissione Vertenze Economiche respingeva il reclamo proposto dall'A.C. Fiorentina S.p.A. avverso il provvedimento con il quale I'Ufficio del Lavoro quantificava l'indennità di preparazione e promozione spettantele in relazione al tesseramento, da parte dall'A.C. Venezia 1907 S.r.l., del calciatore Mauro Zironelli. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l'A.C. Fiorentina, eccependo preliminarmente la nullità del giudizio dinanzi alla C.V.E., ove aveva chiesto e non ottenuto di essere personalmente udita a mezzo di suoi rappresentanti; e chiedendo, anche per motivi di merito, I'annullamento o la riforma dell'impugnata delibera. Osserva la C.A.F. che la preliminare (e assorbente) doglianza dell'appellante, è fondata. Dagli atti risulta bensì che la C.V.E. convocò, mediante telegramma, la ricorrente per la seduta di trattazione del suo reclamo; e tuttavia I' A.C. Fiorentina ha documentalmente provato che, per un guasto agli impianti ricettivi postali, il messaggio non solo non le fu consegnato, ma non pervenne neppure all'Ufficio postale competente alla consegna. Ne deriva la violazione del principio del contraddittorio, stabilito dall'art. 41 n. 4 C.G.S., in relazione all'art. 27 n. 5 ultima ipotesi, che lo stesso art. 41 n. 6 richiama. La delibera impugnata deve dunque essere annullata; gli atti vanno rimessi alla C.V.E. per il nuovo giudizio, è da restituire la tassa concernente questa fase del procedimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Fiorentina di Firenze, annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., per violazione delle norme sul contraddittorio, I'impugnata delibera, con rinvio degli atti alla Commissione Vertenze Economiche per nuovo giudizio. Ordina restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it