F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TARANTO CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL F.C. CASERTANA lN ORDINE ALL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RIFERITA ALCALCIATORE SPARACIO ANTONIO (Delibera della C.V.E. – Com. uff, n. 21/D-Riunione del 26.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TARANTO CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL F.C. CASERTANA lN ORDINE ALL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RIFERITA ALCALCIATORE SPARACIO ANTONIO (Delibera della C.V.E. - Com. uff, n. 21/D-Riunione del 26.2.1996) Con delibera pubblicata nel Com. Uff, n. 21/D - Riunione del 26.2.1996, la Commissione Vertenze Economiche rigettava i reclami proposti dal F.C. Casertana e dal Taranto Calcio 1906, avverso il provvedimento dell'Ufficio del Lavoro che aveva quantificato in L. 70.000.000 l'indennità dovuta alla prima, in conseguenza del tesseramento, da parte della seconda società, del calciatore Antonio Sparacio avvenuto il 18.8.1995. Osservava la C.V.E. che la certificazione dell'Ufficio del Lavoro era corretta, avendo tenuto conto che il calciatore era al suo primo contratto professionistico, avendo prima rivestito, per il F.C. Casertana, la qualifica di "Giovane di serie". Né agli atti risultava che la società di provenienza gli avesse fatto offerta di contratto o che lo Sparacio avesse disputa to un numero di gare ufficiali che gli facessero acquisire di diritto lo status di professionista. E, infine, correttamente, la certificazione aveva tenuto conto del diposto dall'art. 99 n. 3 N.O.I.F. in ordine all'aumento dell'indennità in misura del 5% per ogni stagione sportiva antecedente al 21° anno di età. Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F il Taranto Calcio 1906, dolendosi anzitutto che essa non avesse tenuto in considerazione che il F.C. Casertana, per sua stessa ammissione, non aveva mai pagato nulla per ottenere le prestazioni dello Sparacio; inoltre, I'indennità eventualmente dovuta sarebbe ammontata a sole L.9.000.000, ossia il minimo previsto per i Giovani di serie, ai sensi dell'art. 99 n. 2 N,O.I.F.; ed infine, doveva valutarsi la richiesta subordinata, a suo tempo rivolta alla C.V.E., circa il coefficiente da applicare, ai sensi della tabella B del citato art. 99, determinato erroneamente in 4,5 ma effettivamente indicabile in 3 avendo lo Sparacio sottoscritto il contratto quando già aveva compiuto il 21° anno di età. Cio premesso, osserva la C.A.F. che la prima censura mossa dall'appellante alla deli- bera della C.V,E. è infondata, ai sensi del comma 1 dell'art. 99 N.O.I.F, trattandosi, come espressamente ha ritenuto la delibera stessa (senza che I'appellante, sul punto, svolga alcuna motivata contestazione), di calciatore al suo primo tesseramento da professionista, al quale I'indennità è connessa. Infondata è la seconda censura: il richiamo alla qualità di "Giovani di serie" dello Sparacio contrasta con I'accertata sua qualifica di calciatore dilettante; per cui correttamente I'Ufficio del Lavoro ha considerato come parametro base quello minimo per la categoria della società con la quale il primo contratto professionistico è stato stipulato, e che concerne non - come afferma I'appellante - i Giovani di serie, ma i tesserati come professionisti di età più giovane. È vero invece, che lo Sparacio, nato il 29.3.1974 aveva anagraficamente compiuto il 21° anno all'atto del tesseramento, avvenuto il 18.8.1995; pertanto, il coefficiente applicabile, secondo la tabella B connessa all'art. 99, che fa espresso riferimento all'età computa al momento della sottoscrizione del primo contratto, era 3 e non 4,5. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello, I'Ufficio del Lavoro, provvederà al calcolo tenendo conto del coefficiente 3; la tassa relativa deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Taranto Calcio 1906 di Taranto, annulla I'impugnata delibera, demandando all'Ufficio del Lavoro il conteggio, sulla base del coefficiente 3, della somma dovuta alla Casertana F.C. per il titolo di cui in epigrafe. Dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it