F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ A.C. GIOIESE AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL VIGOR LAMEZIA CALCIO IN ORDINE ALL’INDENNIZZO, EX Art. 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BONACCORSO GIOVANNI IN PROPRIO FAVORE (Delibera della C.V.E – Com. Uff. n. 21/D – Riunione dell’11.3.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' A.C. GIOIESE AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL VIGOR LAMEZIA CALCIO IN ORDINE ALL'INDENNIZZO, EX Art. 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BONACCORSO GIOVANNI IN PROPRIO FAVORE (Delibera della C.V.E - Com. Uff. n. 21/D - Riunione dell'11.3.1995) Con reclamo 22.12.1994 il Vigor Lamezia Calcio s.r.l. adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere la condanna dall' A.C. Gioiese al pagamento dell'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., nella misura di Iire 50.000.000, per effetto del tesseramento da parte di quest' ultima del calciatore Bonaccorso Giovanni nel corso della stagione sportiva 1994/95. L' adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 11.3.1995, in parziale accoglimento del reclamo, condannava I' A.C. Gioiese a corrispondere al Vigor Lamezia Calcio s.r.l. l' importo di Iire 24.000.000. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale I' A.C. Gioiese, deducendo: - Che con precedente delibera pubblicata sul Com. Uff. n. l5/D - Riunione del 17.12.1994 la Commissione Vertenze Economiche ebbe a dichiarare inammissibile altro reclamo del Vigor Lamezia Calcio, avente ad oggetto la stessa richiesta di indennizzo; - che pertanto la delibera impugnata si appalesa contraria alle norme regolamentari che prevedono, avverso la declaratoria di inammissibilità, I' appello e non la riproposizione del reclamo allo stesso organo disciplinare che l'ha pronunciata; - che nessuna comunicazione le fu fatta in ordine al secondo reclamo. L'appello è infondato. Ed invero nessuna norma regolamentare vieta la riproposizione di un reclamo dinanzi allo stesso organo che ne ha dichiarato in precedenza l' inammissibilità quando il nuovo reclamo sia conforme, come nella specie, alle condizioni di tempo e di forma prescritte per il suo inoltro. Né risulta che I' A.C. Gioiese non abbia avuto comunicazione dello stesso, attesa l'esibizione della ricevuta comprovante I' invio contestuale del secondo reclamo alla controparte. II rigetto del gravame comporta I' incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell' A.C. Gioiese di GioiaTauro (Reggio Calabria) e ordina I' incameramento della relativa tassa.
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