F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TARANTO CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’ANCONA CALCIO IN ORDINE ALL’INDENNIZZO, EX ART, 96 BIS N.O.I.F., PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAZZARANO SALVATORE (Delibera C.V.E. – Com. Uff, n. 26/D – Riunione del 12.5.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL TARANTO CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'ANCONA CALCIO IN ORDINE ALL'INDENNIZZO, EX ART, 96 BIS N.O.I.F., PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAZZARANO SALVATORE (Delibera C.V.E. - Com. Uff, n. 26/D - Riunione del 12.5.1995)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 26/D - Riunione del 12.5.1995, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo proposto dal!' Ancona Clacio S.p.A., diretto ad ottenere la condanna del Taranto Calcio 1906 S.r.l. al pagamento dell'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., quantificato in L. 100.000.000 e conseguente al tesseramento, da parte della Società convenuta, del calciatore Salvatore Mazzarano.
Osservava la C.V.E. - alla stregua della documentazione acquisita - che il Mazzarano, prima del suo trasferimento al Taranto Calcio 1906, era stato tesserato quale professionista, a seguito di acquisizione onerosa di contratto ceduto a titolo definitivo, con provenienza dalla società Casarano Calcio, per I'Ancona Calcio; ciò determinava il riconoscimento della pretesa agitata da quest'ultima; correttamente quantificata nella cifra di cui saprà, giusta gli elementi di calcolo acquisiti dall'Uffico del Lavoro della F.I.G.C. e rispecchianti la tabella allegata al citato art. 96 bis.
Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione il Taranto Calcio 1906, chiedendone I'annullamento, in quanto il calciatore era stato tesserato "a stagione agonistica ampiamente iniziata" e, comunque, I'indennizzo riconosciuto superava la previsione dall'art. 96 bis N.O.I.F.
Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il reclamo è infondato.
È anzitutto completamente irrilevante la circostanza - non contemplata dalla norma
che disciplina la materia de qua - che il Mazzarano sia stato acquisito dal Taranto Calcio
1906 a campionato già in svolgimento; rilevano, invece, le circostanze linearmente esa-
minate dalla decisine impugnata, ovvero la provenienza del calciatore da società che lo
aveva acquisito a titolo oneroso, nonché il precedente tesseramento professionistico.
Quanto agli aspetti quantitativi dell'indennizzo doverosamente riconosciuto; la
doglianza dell'appellante è del tutto generica e non indica le ragioni per Ie quali il calcolo
sarebbe errato per eccesso.
Per i sueposti motivi, la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dal Taranto
Calcio 1906 di Taranto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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