F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N 7/C – RIUNiONE DEL 12 OTTOBRE 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VIGOLO MARCHESE A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. PALAZZOLO IN ORDINE ALL’INDENNIZZO DOVUTO, AI SENSI DELL’ART. 96 BIS N.O,I.F., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAMISA CRISTIAN (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. cc, 26/D Riunione del 12.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N 7/C - RIUNiONE DEL 12 OTTOBRE 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. VIGOLO MARCHESE A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. PALAZZOLO IN ORDINE ALL'INDENNIZZO DOVUTO, AI SENSI DELL'ART. 96 BIS N.O,I.F., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAMISA CRISTIAN (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. cc, 26/D Riunione del 12.5.1996) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 26/D-.Riunione del 12.5.1995,. la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo interposto dalla AC. Palazzolo s.r.l., al fine di ottenere dalla U.S. Vigolo Marchese I'indenizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., relativo al calciatore Cristian Camisa. Osservava la C.V.E. che costui, tesserato come professionista pèr la società reclamante, si era poi vincolato a tempo indeterminato con la U.S. Vigolo Marchese - società dilettantistica - previa risoluzione del precedente contratto. Egli era; conseguentemente, portatore di parametro, con diritto della A.C. Palazzolo ad ottenere I'indennizzo di cui sopra, liquidato in L. 3000.000, Avverso tale delibera I'U.S..Vigolo Marchese-che non aveva interloquito nel procedimento dinanzi alla C.V,E,-si appèllava a questa Commissiorie, sostenendo che antecedentemente al tesseramento, era intercorso con I'U.S. Palazzolo un accordo transattivo, per il quale l'indennizzo ih questione era stato concordato in L. 1.000.000 - somma contestuale versata a mani dell'allora Direttore sportivo del' Palazzolo, come da quietanza allegata all'atto di appello. Ciò premesso,osserva la C.A.F. che il reclamo non è accoglibile. A parte il rilievo che il documento oggi presentato - la pretesa quietanza - non può considerarsi "nuovo" come richiede, per la sua ammissibilità,l'art. 27 comma 4 C.G.S. (infatti, esso era nella precedente disponibilità dell'appellante ed avrebbe dovuto; essere prodotto dinanzi alla C.V.E.), è agevole rilevare che si tratta in effetti di un atta privo di data certa e di autenticità della sottoscrizione, fra I'altro attribuita a persona della quale sono, di fatto, ignote le mansioni, per.l'assoluto difetto di prova al. riguardo. Ne consegue che la pretesa riduzione transattiva.dell'indennizzo~ ex art 96 bis N.O.I.F., non può trovare ingresso in questa sede. L'appello va rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello nome sopra proposto dall'U.S. Vigolò Marchese di Vigolo Marchese (Piacenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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