F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ U.S. ORVIETANA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’ A.C. PRO SESTO, IN ORDINE ALL’INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SODERO STEFANO (Delibera della C.V.E. -. Coni. Uff. n. 29/D – Riunione del 21.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' U.S. ORVIETANA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L' A.C. PRO SESTO, IN ORDINE ALL'INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SODERO STEFANO (Delibera della C.V.E. -. Coni. Uff. n. 29/D - Riunione del 21.6.1995) La Commissione Vertenze Economiche, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29/D - Riunione del 21 giugno 1995, accolse il reclamo della A.C. Pro Sesto tendente ad ottenere la condanna della U.S. Orvietana al pagamento dell' indennizzo, ex art: 96. bis N.O.I.F., in relazione al tesseramento, da parte di quest' ultima, nella s tagione sportiva 1994/95, dal calciatore Stefano Sodero. Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla U.S. Orvietana, la quale deduce che il rapporto relativo al trasferimento del predetto calciatore 'e intercorso e si è esaurito unicamente fra I' U.S. Fiorenzuola 1922 e l' U.S. Orvietana al di fuori di qualsiasi intervento dell' A.C. Pro Sesto. Ouest' ltima ha inviato le proprie deduzioni con le quali chiede il rigetto del ricorso della U.S. Orvietana. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Risulta dagli atti che nella stagione 1993/94, l' A.C..Pro Sesto, nel costituire il rapporto professionistico con il calciatore Sodero ebbe a corrisponde l' U.S. Fiorenzuola 1922 l' indennttà di preparazione é promozione sicchè, all'atto del tesseramento del calciatore con I' U.S. Orvietana, I'U.S. Fiorenzuola 1922 non aveva diritto a pretendere alcunché, mentre nei confronti dell' A.C. Pro Sesto sussistevano - come ha esattamente ritenuto la C.V.E - le prescritte condizioni. Per l' applicazione dell'art. 96 bis N.O.I.F. ed era quindi configurabile il diritto della Società stessa alla corresponsione, da parte dell' U.S. Orvietana; del relativo indennizzo nella misura determinata dalla C.V.E. Perquestimotivi la G:A:F rèspínge.l'appello come soprà propostd dall'U:S. Orviètana dì Orvieto (Terni) e dispone I'incameramènto'della tassa versata: .
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