F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL’INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OLIVERIO GIUSEPPE (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL'INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OLIVERIO GIUSEPPE (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1995) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo proposto dall'A.C.R. Messina al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire la somma di L. 60.000.000 (peraltro ridotti dalla C.V.E. a 47.000.000), quale indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F, a seguito del tesseramento del calciatore Giuseppe Oliverio, da parte del Civitavecchia Calcio. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F il Civitavecchia Calcio, eccependo preliminarmente I'estinzione, a seguito di rinuncia da parte dell'A.C.R. Messina, del diritto alla indennità di preparazione e promozione relativa al calciatore di cui trattasi e chiedendo, anche per altre considerazioni interpretative della relativa disciplina regolamentare, I' annullamento della delibera impugnata. Osserva la C.A.F che la preliminare (ed assorbente) eccezione è fondata. Invero è agli atti la formale dichiarazione di rinuncia all'indennità di preparazione e promozione, espressa dall'A.C.R. Messina sin dall'1.3.1994, ribadita con comunicazione del 6.4.1994 al Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C, la quale ne prendeva ufficialmente atto, dandone comunicazione alle persone e agli organismi interessati. A fronte di tale documentazione, appare del tutto priva di pregio I'affermazione formulata oggi dall'A.C.R. Messina con le controdeduzioni al reclamo in esame, secondo cui si sarebbe trattato di una rinuncia priva di effetti in quanto resa in non meglio chiarita situazione di soggezione a provvedimento federale illegittimo (del che nulla risulta dal testo della corrispondenza intercorsa fra il Messina e la Lega) e subordinatamente ad una rinuncia a sua volta proveniente dal calciatore (in quanto i rapporti interni con quest'ultimo non hanno rilevanza alcuna ai fini di valutare la efficacia della rinuncia). Ne consegue che la delibera impugnata deve essere annullata, con restituzione della tassa relativa. Non ritiene, peraltro, la C.A.F. di dover trasmettere gli atti ai competenti Organismi disciplinari, per violazione dall'art. 1 C.G.S., che si sostiene commessa dall'A.C.R. Messina, in quanto la richiesta del Civitavecchia Calcio appare infondata, alla stregua della decisione della C.V.E., che avrebbe dovuto esaminare tutta la documentazione concernente il caso di specie. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Civitavecchia Calcio di Civitavecchia (Roma), annulla I'impugnata delibera e dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it