F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S GREZZAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBI- GNANO/GREZZAGO DEL 22.9.1996″(Delibera della,Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 14 del 24.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S GREZZAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBI- GNANO/GREZZAGO DEL 22.9.1996"(Delibera della,Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 14 del 24.10.1996) II G.S. Albignano proponeva reclamo alla Commissione presso il Comitato Regionale Lombardia assumendo che nella gara disputata il 22.9.1996 contro I'A.S. Grezzago, quest'ultima società avrebbe fatto partecipare il calciatore Riva Graziano in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 14 dei 24 ottobre 1996, in accoglimento del reclamo proposto: a) comminava all'A.S. Grezzago la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2, nonché I'.ammenda di L. 50.000; b) squalificava per una giornata il calciatore Riva Graziano; c) inibiva a tutto I'8.11.1996, il Dirigente Accompagnatore ufficiale Amati Damiano dell'A.S. Grezzago. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. I'A.S. Grezzago, la quale fa presente che la Commissione Tesseramenti ha accolto il reclamo del calciatore tendente ad ottenere lo svincolo, ex art. 199 N.O.I.F., per inattività, dalla S.S. Vapriese e che in forza di tale decisione la società stessa in data 21.9.1996 avrebbe tesserato il calciatore medesimo facendogli sottoscrivere richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento, per cui conclude chiedendo I'annullamento della delibera impugnata. II reclamo è fondato. Invero, la Commissione Tesseramenti nelle riunioni del 13 e 14 settembre 1996 ha esaminato e accolto il reclamo, del calciatore Riva Graziano, disponendone lo svincolo d'autorità per inattività dalla S.S. Vapriese, ex art. 109 N.O.I.F. Tale decisione, ai sensi dell'art. 39 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, è immediatamente esecutiva e sulla base della stessa I'A.S. Grezzago tesserava il calcia- tore in data 21.9.1996, richiedendone I'aggiornamento della posizione di tesseramento. Pertanto, alla data della gara de qua il calciatore era tesserato per la società appellante, sicché regolare è da considerarsi la partecipazione dello stesso alla gara medesima. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento nell'appello come in epigrafe proposto , dall'A.S. Grezzago di Grezzago (Milano), annulla I'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata.gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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