F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLI U.S. CANICATTI’ AVVERSO RISPETTIVAMENTE DECISIONI MERITO GARA CANICATTI’/SCIACCA DEL 28.1.1996 E DECLATORIA DI VALIDITA’ DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL CALCIATORE INSERRA GIANLUCA DALLA POL. LICATA ALL’A.S. SCIACCA (Delibare della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 235 del 31.5.1996 e della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D – Riunione del 12.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLI U.S. CANICATTI' AVVERSO RISPETTIVAMENTE DECISIONI MERITO GARA CANICATTI'/SCIACCA DEL 28.1.1996 E DECLATORIA DI VALIDITA' DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL CALCIATORE INSERRA GIANLUCA DALLA POL. LICATA ALL'A.S. SCIACCA (Delibare della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 235 del 31.5.1996 e della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 12.4.1996) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, adito dell'U.S. Canicattì che sporgeva reclamo avverso la regolarità della gara Canicattì/Sciacca, disputatasi il 28.1.1996 e valida per il Campionato Nazionale Dilettanti, affermando la irregolare posizione di tesseramento del calciatore Gianluca Inserra, dell'A.S. Sciacca - con decisione interlocutoria pubblicata nel C.U. n. 59 del 31.1.1996 richiedeva in proposito il giudizio della Commissione Tesseramenti. Questa, con la decisione riportata nel C.U. n. 26/D - Riunione del 12.4.1996, rilevato come il trasferimento dell'Inserra dalla Pol. Licata all'A.S. Sciacca non fosse stato impugnato da alcuna delle parti interessate nel termine stabilito dall'art. 100 comma 5 N.O.I.F., ne confermava la validità. Preso atto di tale pronuncia il Giudice Sportivo rigettava il reclamo della A.S. Canicattì (C.U. n. 87 del 17.4.1996). La reclamante adiva la competente Commissione Disciplinare che, con delibera pubblicata nel C.U. n. 235 del 31 maggio 1996, respingeva il gravame osservando che la decisione della Commissione Tesseramenti, allo stato non impugnata, non poteva essere disapplicata e quindi ostava all'accoglimento della tesi dall'U.S. Canicatti, la quale sosteneva che il tesseramento dell'Inserra non era regolare, in quanto avvenuto quando la società cedente era stata già dichiarata fallita e quindi il suo presidente, che Io aveva sottoscritto, ne aveva perduto la rappresentanza legale. Avverso tale delibera e avverso quella della Commissione Tesseramenti, ricorreva a questa Commissione, con separati appelli oggi riuniti per I'e ridente connessione, I'U.S. Canicattì, che insisteva per I'annullamento della pronuncia sulla regolarità del trasferimento dell'Inserra (non foss'altro per la preliminare ragione che essa era stata adottata senza che si formasse un regolare contraddittorio, cioè senza la sua partecipazione al relativo procedimento, oltre che per le reiterate ragioni di merito)e quindi per la modifica della decisione sulla regolarità della gara che chiedeva le venisse assegnata ai sensi dall'art. 7 C.G.S.. Ciò premesso, osserva anzitutto Ia.C.A.F. che I'atto di Impugnazione della delibera della Commissione Tesseramenti è inammissibile. E non già perchè tardivamente proposto (al riguardo di che I'U.S. Canicatti osserva che, non essendole stato notificato il testo della decisione, il termine per impugnarla non era decorso), ma per carenza di.legittimazione da parte della stessa. Come questa Commissione ha altre volte affermato nel contenzioso concernente il tesseramento dei calciatori, gli arti. 39 e 40 C.G.S. disegnano un rapporto trilaterale, che coinvolge la società cedente, quella cessionaria e il calciatore oggetto del trasferimento.. Alle citate tre parti e solo a loro la richiamata normativa conferisce poteri di impugnazione, di impulso e di tutela, dettagliatamente disciplinandone le modalità esecutive. Nessuna previsione normativa in parte qua assiste i terzi ancorché portatori di posizioni d'interesse riflesso come nella specie accadrebbe per I' U. S. Canicattì, la quale deduce la irregolarità dello svolgimento della gara in questione proprio per la illegittima posizione di tesseramento del calciatore Inserra. Da ciò deriva che.l'U.S. , Canicatti non sarebbe potuta andare al di là di quelÌe azioni propulsive di mero fatto (come dimostra il suo telegramma in atti, volto a sollecitare la decisione della Commissione Tesseramenti) e che, in ogni caso, non sta legittimata ad impugnare la relativa pronuncia. Da ciò consegue che, in mancanza di altri gravami, la decisione della Commissione Tesseramenti che afferma la regolare posizione di tesseramento dell'Inserra -è ormai definitiva ed esplica i suoi effetti anche nel giudizio disciplinare svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare, le cui decisioni di rigetto del reclamo interposto dall'U.S. Canicattl non possono essere modificate. Con I'ulteriore conseguenza del rigetto dell'appello relativo. Le tasse di reclamo debbono essere entrambe incamerate. Per questi motivi la C.A,F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dell'U.S. Canicattì di Canicattì (Agrigento), così provvede: - respinge I'appello avverso le decisioni della commissione Disciplinare presso la Lega . Nazionale Dilettanti in merito alla gara Canicattì/Sciacca del 28.1.1996; - dichiara inammissibile I'appello avverso la decisione della Commissione Tesseramenti , in ordine alla validità del trasferimento del calciatore Inserra Gianluca dalla Pol. Licata all'A.S. Sciacca, - dispone incamerarsi le tasse versate.
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