LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.43 LND DEL 6 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Massimo BACCHIEGA/PIEVIGINA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.43 LND DEL 6 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Massimo BACCHIEGA/PIEVIGINA CALCIO S.r.l. dopo la radicazione della controversia in data 9/7/2003, da parte del Sig.Massimo BACCHIEGA, lo stesso in data 5/9/2003 ha fatto pervenire alla Commissione Accordi Economici, atto di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente in originale datato 9/8/2003. P.Q.M. dispone l’archiviazione del ricorso, essendo cessata la materia del contendere. Dispone altresì l’incameramento della relativa tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it