LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.43 LND DEL 6 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Michele DE LEO/S.ANGELO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.43 LND DEL 6 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Michele DE LEO/S.ANGELO CALCIO Con reclamo del 09/07/2003 inoltrato in pari data a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici ed quest’ultima pervenuto il successivo 16/07/2003, il sig. Michele DE LEO chiedeva la condanna della Società S.ANGELO CALCIO S.r.l. al pagamento dei compensi arretrati maturati (5) mensilità per la Stagione Sportiva 2002/03, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6 delle NOIF. Chiedeva, inoltre, lo svincolo per morosità essendo il debito a carico della Società pari o superiore al 30% dell’importo annuo lordo convenuto; accludeva, erroneamente per due volte,la relativa tassa prescritta dall’art 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a Euro 50,00. Nulla la Società replicava, ne svolgeva alcuna attività difensiva. Il reclamo deve essere accolto. Il calciatore a supporto della propria pretesa, ha eccepito il mancato pagamento da parte della Società S.ANGELO CALCIO S.r.l. del 70% del compenso annuo lordo con questa convenuto nell’accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2002/03; tale circostanza, peraltro non contestata dalla resistente, determina il diritto del reclamante ad ottenere l’accoglimento tanto della domanda di condanna della Società al pagamento delle mensilità non onorate, quanto dello svincolo per morosità. Valga per tutte il richiamo del citato art.21 bis, Regolamento L.N.D. che regola le due fattispecie versate in giudizio. P.Q.M. La Commissione accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la Società SANT’ANGELO CALCIO S.r.l. tenuta a corrispondere al sig. Michele DE LEO l’importo di Euro 2.500,00. Dichiara altresì lo svincolo per morosità del medesimo sig.Michele DE LEO dalla Società SANT’ANGELO CALCIO S.r.l. con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione della doppia tassa reclamo versata.
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