LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.61 LND DEL 16 Aprile 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Federico BARONTINI/U.S.FUCECCHIO 1903

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.61 LND DEL 16 Aprile 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Federico BARONTINI/U.S.FUCECCHIO 1903 Con reclamo datato 12/03/2003, inoltrato in pari data a mezzo Racc. A.R. tanto alla Società controinteressata, quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Federico BARONTINI ha chiesto la condanna dell’U.S. Fucecchio 1903 al pagamento dei compensi arretrati maturati nei mesi di agosto, settembre ed ottobre, per un importo pari a Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento,00), a titolo di compenso annuo lordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 6, delle N.O.I.F.; ha accluso altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a 50,00 euro. Il sig. Federico Barontini assume di aver partecipato dal 26/07/2002 (giorno dell’inizio del ritiro) a tutti gli allenamenti e a tutte le partite amichevoli di pre-campionato fino alla gara ufficiale del 6/10/2002. Successivamente il giocatore si è sottoposto a risonanza magnetica, consigliata dal medico sociale dott. Lupi Mario, per un persistente dolore alla caviglia sx, dovuto ad una distorsione avvenuta in occasione di un allenamento in data 26/09/2002. Lo stesso precisa inoltre di non aver partecipato agli allenamenti e alle gare ufficiali fino al 31/10/2002 per potersi sottoporre a terapia medica (sedute di onde d’urto). Il reclamante a conferma della propria pretesa ha allegato copia dell’accordo intercorso in data 6/09/2002 con la Società U.S. Fucecchio 1903 a decorrere dal 1/07/2002 e fino al 30 giugno 2003, depositato; copia del responso della risonanza magnetica del 6.10.2002; copia delle tre fatture per terapia onde d’urto (18/10/02, 24/10/02 e 31/10/02); copia del versamento della tassa di Euro 50,00. Il Barontini ha fornito altresì la prova dell’avvenuto invio dell’atto introduttivo alla Società resistente, mediante produzione di copia della ricevuta della raccomandata A.R. inviata il 12/03/.2003. L’U.S. Fucecchio 1903 non ha fatto pervenire alla Commissione controdeduzioni, né ha svolto alcuna attività difensiva, pur essendo stata ritualmente evocata dal reclamante. Nessuna delle parti è comparsa alla riunione del 5 aprile 2003. La Commissione, verificata la corretta instaurazione del procedimento nel rispetto del contraddittorio, rileva preliminarmente la compatibilità degli importi indicati nell’accordo economico 06/09/2002, con i tetti previsti dalla vigente normativa in materia, segnatamente all’art. 94 ter delle N.O.I.F., rientrando il petitum del calciatore all’interno dei massimi mensili e annuali stabiliti dall’invocata normativa. Nel merito la Commissione ritiene che la pretesa meriti accoglimento in riferimento all'accordo regolante il rimborso delle spese tra la Società e il giocatore, che prevede la corresponsione di una somma annua lorda ai sensi dell'art. 94 ter delle norme N.O.I.F.. La particolare tipologia di accordo prevista dal citato art. 94 ter, comma 6, comporta l’obbligo di corresponsione del quantum pattuito, suddiviso in dieci rate mensili, a prescindere dall’effettività della prestazione, fatto salvo il caso di inadempimento inescusabile da parte del giocatore. Conseguentemente l’impossibilità di adempiere alla prestazione dddotta, a seguito di eventi non dipendenti dalla volontà del giocatore, quali ad es. le scelte tecniche dell’allenatore, ovvero, come nel caso di specie, gli infortuni occorsi all’atleta, non esime la Società dall’obbligo di pagamento dei ratei relativi al periodo in cui la prestazione sportiva non è stata resa. La domanda deve essere a maggior ragione accolta in quanto la causa dell’infortunio deve essere ricollegata direttamente all’attività sportiva prestata dal Barontini a favore della U.S. Fucecchio 1903, essendo lo stesso occorso durante una seduta di allenamento. Con riferimento alla tassa reclamo fatta pervenire, in misura di Euro 50,00, alla Commissione la stessa dovrà essere restituita al sig. Barontini, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 bis del Regolamento, essendosi verificato l’accoglimento della domanda. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo proposto dal sig. Federico BARONTINI, dichiara l’U.S. FUCECCHIO 1903 tenuta al pagamento in favore del calciatore della somma di Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento,00). Dispone, inoltre, la restituzione della tassa reclamo ai sensi dell’art. 21 bis, comma 10 del Regolamento di Lega.
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