LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FARDELLO/RONDINELLA FIRENZE S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FARDELLO/RONDINELLA FIRENZE S.r.l. con reclamo del 23/01/2002, inoltrato in pari data a mezzo Racc.A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il giorno 29, stesso mese, il sig. Alessandro FARDELLO ha richiesto alla Commissione lo svincolo per morosità dalla Società di appartenenza, RONDINELLA FIRENZE S.r.l. A fondamento della sua richiesta, il FARDELLO eccepisce l’intervenuta morosità a carico della RONDINELLA FIRENZE S.r.l. rispetto agli impegni assunti attraverso l’accordo economico sottoscritto in misura superiore al 30% ai sensi e per gli effetti di cui all’art.94 ter, comma 9 delle N.O.I.F. quantificata dal tesserato, al momento della proposizione dell’azione, in euro 3099,00; produce altresì, copia dell’accordo economico,risultato conforme all’originale ritualmente depositato dalla Società in data 14/9/2002, con scadenza 30 Giugno 2003. Accludeva, altresì, il giocatore la relativa tassa prescritta dall’art.21 bis, comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a Euro 50,00. Il reclamo risulta fondato. Il calciatore, infatti, a supporto della propria domanda, ha assolto all’onere probatorio su di lui incombente, ottemperando a quanto prescritto dall’art.21 bis del Regolamento della L.N.D. La Società convenuta, non costituitasi nel presente giudizio, alla data della riunione, non ha eccepito alcunché, né fatto pervenire documenti, senza dimostrare così l’eventuale adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni economiche a suo carico. Inoltre il periodo di morosità fatto valere dal FARDELLO a supporto del richiesto svincolo, ripetesi, non contestato dalla Società, risulta anche superiore alla percentuale minima stabilita dall’art.94 ter delle N.O.I.F. per la maturazione del diritto allo svincolo, ed all’importo esposto dal reclamante nel proprio atto introduttivo. La Commissione, quindi, ritiene meritevole di accoglimento la domanda di svincolo avanzata in questa sede. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo proposto dal Sig.Alessandro FARDELLO, e, per l’effetto, dichiara l’intervenuto svincolo del rapporto di tesseramento intercorso tra il FARDELLO e la RONDINELLA FIRENZE a far data dalla pubblicazione del presente delibera. Dispone inoltre che la tassa reclamo venga restituita.
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